Lo studio legale degli avvocati Francesca Romana Landi e Gaia Fiorani si occupa di diritto di famiglia
 
Studio legale Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

Separazione

LA SEPARAZIONE PERSONALE

La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali che prevedono la possibilità per i coniugi di sospendere taluni doveri scaturenti dal matrimonio.

Si tratta di un istituto che generalmente precede il divorzio, costituendone una causa tra le più frequenti, ma può anche avere una valenza autonoma sia a carattere temporaneo (perché si ritiene che il rapporto non sia irrimediabilmente compromesso e nel caso i coniugi tornino poi insieme perde ogni efficacia), sia a carattere definitivo, qualora i coniugi non vogliano addivenire al divorzio, ma preferiscano continuare ad applicare al rapporto la disciplina della separazione.

A seguito della riforma del ’75 la separazione tra i coniugi può essere pronunciata prescindendo dall’accertamento del comportamento colpevole di uno dei coniugi,  sulla base della semplice dimostrazione della impossibilità di proseguire la convivenza perché divenuta intollerabile o perché vi è il pericolo che la convivenza stessa provochi grave pregiudizio per l’educazione della prole. Il comportamento colpevole di uno dei coniugi rileva, pertanto, solo ai fini della eventuale addebitabilità della separazione.

Che cosa è la Separazione Consensuale ? 

La separazione consensuale è la separazione personale dei coniugi che avviene per accordo delle parti. L’accordo deve contenere le condizioni concordate dai coniugi – solitamente riguardano l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli,  la divisione dei beni in proprietà dei coniugi o altre questioni d’interesse.

Qual è l’iter di una separazione consensuale?

I coniugi presentano con ricorso sottoscritto da entrambi, domanda di separazione consensuale al Tribunale ordinario civile competente con cui  chiedono al Presidente del Tribunale adito di fissare l’udienza per la comparizione di fronte al Presidente del Tribunale. I coniugi possono essere assistiti dallo stesso legale e affinché l’accordo in ordine alla separazione possa avere efficacia è necessario che venga omologato dal Tribunale adito. Qualora l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli sia considerato in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione (art. 158 II°comma c.c.).

Quali documenti occorre allegare al ricorso: 

1. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi 3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi.

Che cos’è la separazione giudiziale e quali sono i presupposti per richiederla?

La separazione giudiziale (art. 151) è quella pronunciata dal tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi quando, anche indipendentemente dalla loro volontà, si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. La valutazione circa la sussistenza della intollerabilità va fatta tenendo conto sia del valore oggettivo dei fatti che sono posti a fondamento della richiesta di separazione, sia dell’importanza che gli stessi assumono in relazione alle particolari condizioni dei coniugi. Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili, al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell’esistenza di un’incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l’espressione del legislatore, “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole” (art. 151, 1°co. c.c.).

Qual è l’iter di una separazione giudiziale?

La domanda deve essere proposta con ricorso personalmente dal coniuge.

Dopo la proposizione della domanda il presidente del tribunale  è tenuto a promuovere un tentativo di conciliazione tra le parti (art. 708, 1 comma c.p.c.) e solo ove questo fallisca o il convenuto non si presenti in giudizio (eventualmente per due volte e il giudice fissa, dopo la prima mancata comparizione, una seconda udienza), si procede nel giudizio di separazione. Il presidente alla prima udienza (così detta udienza presidenziale) può adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti per tutelare i coniugi o i figli (ad es. disponendo un assegno di mantenimento) con l’ordinanza con cui dispone la prosecuzione del giudizio, nominando il giudice istruttore (art. 708 3 comma c.p.c.). La sentenza, pronunciata a seguito di un normale procedimento contenzioso, contiene, nel caso in cui accolga la domanda, la pronuncia della separazione, nonché i provvedimenti relativi ai coniugi ed ai figli, eventualmente l’addebito ed è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. In caso di riconciliazione tra i coniugi, anche solo di fatto (art. 157), perde efficacia, così come in caso di una pronunzia di invalidità del matrimonio o di scioglimento.

Una separazione giudiziale si può trasformare in consensuale?

La separazione giudiziale, anche in corso di causa, può essere trasformata in separazione consensuale. Ciò accade quando i coniugi riescono a definire l’accordo  che è alla base  della separazione consensuale   e che contiene  le condizioni dalla separazione stessa. In tal caso il rito si trasforma da contenzioso in consensuale,  i coniugi confermano le condizioni di separazione sottoscritte da entrambi ed il procedimento si chiude con l’omologazione della separazione.

Quali documenti occorre allegare al ricorso?

1) Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio 2) Certificato di residenza di entrambi i coniugi 3) Stato di famiglia di entrambi i coniugi 4) Le dichiarazioni dei redditi inerenti gli ultimi 3 anni. 5). tutti i documenti che sono a sostegno della  propria domanda.

Cos’è l’addebito della separazione?

La violazione grave dei doveri coniugali non è più, in seguito alla riforma, causa necessaria della separazione tra i coniugi, (bastando l’ intollerabilità della convivenza), bensì presupposto per l’addebito della separazione. Infatti, pur essendo venuta meno la natura di sanzione della separazione, resta l’esigenza di sanzionare quelle violazioni dei doveri scaturenti dal matrimonio che comportano una lesione della dignità del coniuge o degli interessi dei figli. Pertanto si richiede, ai fini dell’addebitabilità, il dolo o la colpa del soggetto, nonché un accertamento giudiziale a seguito di una domanda della parte lesa. Sotto il particolare profilo della violazione dell’obbligo di fedeltà di uno dei coniugi la stessa può integrare. da sola, violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.

In tal caso, ai fini dell’addebitabilità della separazione, il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo del coniuge infedele e che sussista un nesso di causalità tra la condotta addebitata ed il determinarsi della intollerabilità della convivenza.

La domanda di addebito, in genere, viene presentata contestualmente alla richiesta di separazione.

Si precisa che il collegamento tra convivenza ed addebito rende inammissibile la dichiarazione di addebito successiva anche alla separazione consensuale.

Quali conseguenze ha la pronuncia di addebito?

Gli effetti della pronuncia di addebito sono l’impossibilità per il coniuge colpevole di ottenere l’assegno di mantenimento dall’altro coniuge (art. 156) e la perdita dei diritti successori (artt. 548, 2° comma, 585, 26 comma).

Quali sono gli effetti personali della separazione?

A seguito della separazione, pur permanendo a carico dei coniugi l’obbligo di reciproco rispetto, risultano sospesi i doveri coniugali di cui all’art. 143, ovvero  l’obbligo di coabitazione  (la separazione costituisce un valido motivo di allontanamento dal tetto coniugale), l’obbligo di collaborazione e l’obbligo di fedeltà Il venir meno dell’obbligo di fedeltà comporta che la presunzione di concepimento non opera decorsi trecento giorni  dalla data di comparizione delle parti davanti al giudice in caso di separazione giudiziale e dall’omologazione della separazione consensuale. Sul punto la stessa Cassazione ha più volte ribadito l’ incompatibilità tra l’obbligo di fedeltà, strettamente connesso alla convivenza, ed il regime di separazione che viene ad instaurarsi quando sono state accertate e presupposte l’ intollerabilità e l’impossibilità di prosecuzione della convivenza medesima. Non viene meno il dovere di assistenza che può tramutarsi, come vedremo, in diritto al mantenimento (tramite un assegno ad hoc), né vengono meno gli obblighi verso i figli.

I coniugi, per quanto separati, non possono risposarsi, in quanto il vincolo non viene meno.

Quali sono gli effetti patrimoniali della separazione?

Con la separazione si scioglie la comunione legale, conseguenza del venir meno dell’ obbligo di collaborazione, mentre resta fermo il fondo patrimoniale costituito per adempiere a taluni bisogni della famiglia.

Il diritto di successione ereditaria del coniuge separato

Si conserva il diritto di successione ereditaria, salvo vi sia stato addebito della separazione (art. 548). In tal caso il coniuge colpevole dell’addebito mantiene fermo solo il diritto ad un assegno alimentare vitalizio, a titolo di legato ex lege, se usufruiva in vita del coniuge di un assegno alimentare perché in stato di bisogno. L’ammontare dell’assegno non può mai superare quanto dato in vita dal coniuge per la prestazione alimentare e va commisurato alle sostanze ereditarie e al numero di eredi; parte della dottrina afferma che può essere conferito anche qualora non risulti formalizzato in favore del coniuge alcun assegno alimentare, purché ne sussistano i presupposti.

La pensione di reversibilità per il coniuge separato 

Il coniuge separato ha diritto ad ottenere la pensione di reversibilità e le altre indennità previste dalla legge a favore del coniuge superstite (indennità di invalidità, per infortunio sul lavoro), anche se separato con addebito, purché sussista lo stato di bisogno.

Gli assegni alimentari per il coniuge separato

Il coniuge separato continua inoltre a godere degli assegni familiari se l’altro resta a suo carico.

L’assegno di mantenimento per coniuge separato

Il coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione ha diritto ad un assegno di mantenimento, qualora le sue sostanze non gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Ciò in quanto la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza. Pertanto, durante la separazione non viene meno quella solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che impone, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, l’accertamento delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio. Queste, infatti, fungono da elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente.

Garanzie personali e reali per l’adempimento degli obblighi di mantenimento

Il Giudice può fissare delle idonee garanzie personali o reali nel caso in cui vi sia, per  condotta dell’ obbligato o di altre circostanze, il rischio che il coniuge si sottragga all’obbligo di corrispondere l’assegno (art. 156, 4° comma).

Iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia degli obblighi di mantenimento

La sentenza di separazione o l’omologazione dell’accordo delle parti, in sede di separazione consensuale, costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale per i beni immobili o mobili registrati.

Accredito diretto dal datore di lavoro dell’obbligato al mantenimento

Nell’ipotesi che l’obbligato non adempia il tribunale può disporre, su richiesta dell’avente diritto, un sequestro conservativo di taluni beni ovvero ordinare a chi sia tenuto a versare all’obbligato somme anche periodiche di corrisponderle in parte direttamente agli aventi diritto (art. 156,6° comma). Può trattarsi, ad esempio, di parte del salario che deve essergli corrisposto dal  datore di lavoro.

Cosa si intende per affidamento condiviso?

L’affidamento dei figli in caso di separazione è oggi disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006. Il principio fondamentale che ispira tale normativa è che, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi (principio della bigenitorialità ) e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Pertanto, in sede di separazione e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) indipendentemente dall’eventuale elevata conflittualità tra i genitori che è ritenuta irrilevante ai fini dell’affidamento dei figli ad entrambi i genitori.  La norma ha quindi teso ad invertire la regola dell’affido monoparentale (affidamento esclusivo) sostituendola con quella dell’affido condiviso. Ovviamente è ancora ammesso un regime di affidamento diverso, si tratta però di una eccezione che deve essere giustificata, deve cioè esserci un motivo – che il giudice valuta di caso in caso. Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore. In ordine alla necessità che i genitori, in presenza di una richiesta di affido condiviso, redigano un progetto volto a chiarire in che modo intendano organizzare la vita del figlio e le loro specifiche competenze,va rilevato che le caratteristiche di tale impegno saranno diverse se esso è parte di un ricorso congiunto o se invece è stato organizzato dal giudice nel corso di una procedura di separazione contenziosa. Infatti, in presenza di accordo tra i genitori in linea di massima il giudice tende a ratificarli, purché non in contrasto con l’interesse del minore. Nel caso invece di una procedura giudiziale, il giudice in presenza di conflittualità tende a ripartire le competenze ordinarie dei genitori ed a stabilire un regime di fraquentazione del figlio con il genitore con cui il medesimo non convive stabilmente. .

Mantenimento dei figli

Ciascun genitore ha l’obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli. In ordine al contributo al mantenimento dei figli da parte dei genitori la normativa vigente prevede che ognuno provveda in relazione ad una serie di parametri.ed al tempo che materialmente dedica ai figli. Ai fini della determinazione dell’assegno l’art. 337 ter precisa che si deve tener conto:delle esigenze del figlio al momento in cui i genitori si separano,del tenore di vita che il figlio ha goduto durante il periodo di convivenza tra i genitori,dei tempi di permanenza che questo minore ha presso un genitore e l’altro,delle risorse economiche che ogni genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il genitore con cui i figli non coabiteranno stabilmente, pertanto, sarà tenuto  a versare mensilmente il contributo, determinato in base ai suindicati parametri, nonché  a partecipare alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L’importo determinato, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri. L’art. 337 sexies del codice civile stabilisce che l’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.

L’assegno di mantenimento per i figli: spese ordinarie e spese straordinarie

L’assegno di mantenimento è una somma che comprende la partecipazione di entrambi i genitori alle spese considerate ordinarie, non comprende  le straordinarie, per le quali generalmente si prevede una condivisione al 50%.  Individuare quali siano le spese ordinarie  e quelle invece straordinarie è spesso motivo di conflitto tra i genitori stante l’assenza di una definizione normativa che stabilisca la distinzione tra le due voci di spesa.  La giurisprudenza più volte chiamata a pronunciarsi sul punto, nel tentativo di chiarire la problematica, ha definito straordinarie  tutte quelle spese che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli essendo  imprevedibili ed imponderabili. Tuttavia  tali parametri stante la loro genericità frequentemente generano orientamenti  difformi anche all’interno dello stesso Tribunale. Per superare tale difficoltà che si trasforma troppo spesso in conflitti fra genitori  molti Tribunali, come il Tribunale di Roma hanno sottoscritto con i Consigli dell’Ordine territoriali dei protocolli di intesa diretti all’individuazione,   regolamentazione e ripartizione delle spese straordinarie,  protocolli  da ritenersi parte integrante delle condizioni di separazione – divorzio o regolamentazione delle condizioni di affidamento. Il Protocollo-di-intesa-tra-il-Tribunale-di-Roma-ed-il-Consiglio-dell’Ordine-degli-Avvocati-di-Roma  considera spese ordinarie e quindi comprese nell’assegno di mantenimento le spese alimentari, l’abbigliamento, le  tasse scolastiche, la  mensa, i medicinali da banco, le spese di trasporto urbano, la  ricarica cellulare, ecc… Quanto alle spese straordinarie, viene fatta una distinzione fra quelle da considerarsi  facoltative (es. scuola privata, viaggi, ecc) per le quali è necessario il previo consenso da parte di entrambi i genitori per la condivisione dei costi e quelle cd. obbligatorie come ad es. le spese sanitarie urgenti per  le quali non è richiesta la previa concertazione per la partecipazione al 50%.

Assegnazione della casa familiare

A seguito della separazione, l’abitazione familiare viene di regola assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, se ve ne sono, e comunque sempre valutando prioritariamente l’interesse della prole stessa. Questo principio trova ragione nella salvaguardia degli interessi superiori dei figli (art. 337 sexies c.c.) e viene valutato prioritariamente anche rispetto agli interessi personali dei coniugi. Dell’assegnazione il giudice tiene pure conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento del Giudice con cui viene disposta l’assegnazione della casa coniugale può essere trascritto ai sensi dell’art. 2643 c.c. al fine di renderlo opponibile a terzi (ad esempio, nel caso in cui il genitore non assegnatario venda a terzi l’abitazione di sua proprietà esclusiva). Nel caso in cui l’abitazione familiare sia in locazione, al conduttore succede per legge l’ex coniuge assegnatario. Qualora non vi siano figli, salvo diverso accordo, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente ad uno dei coniugi. In questo caso, se di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell’immobile, se di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario.

L’assegnazione della casa coniugale viene meno se il coniuge assegnatario viene o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio?

L’art. 337 sexies   cod.civ., prevede espressamente che Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Al riguardo La Corte Costituzionale con sentenza n.308/08 ha reso un’interpretazione costituzionalmente orientata della suddetta previsione normativa. Partendo dalla considerazione che l’assegnazione è strettamente funzionale all’interesse dei figli e che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell’art. 30 Cost., è stato precisato che l’assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi degli eventi quali una convivenza di fatto o nuovo matrimonio, ma che la decadenza dalla stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore. Ed infatti il concetto di mantenimento, come evidenziato nella menzionata sentenza n. 166 del 1998, comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, l’obbligo di mantenimento si sostanzia, quindi, nell’assicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi.

In sede di separazione  o di divorzio è possibile  definire il trasferimento della proprietà sulla casa familiare o di altro bene immobile in favore di uno di uno dei due coniugi o di uno o dei figli?

I coniugi che decidono di separarsi o divorziare consensualmente possono prevedere nelle condizioni di separazione consensuale (o di divorzio congiunto) il trasferimento di diritti reali immobiliari, ovvero possono decidere di trasferire la proprietà di un immobile o una quota, in favore dell’altro  coniuge o dei figli, o costituire vincoli di destinazione  in favore di un coniuge o dei figli.

Quali sono i benefici fiscali in caso di trasferimento del titolo proprietà all’interno di una separazione-divorzio?

I trasferimenti immobiliari, come tutti gli atti, i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio sono esenti da ogni tassa, imposta di bollo, di registro e ipocatastale. Si evidenzia che è prassi di vari Tribunali, fra i quali i Tribunali di Roma e di Milano ritenere ammissibili in sede di separazione o divorzio, solo accordi in cui i coniugi assumano l’obbligo di trasferire la proprietà sull’immobile, con consequenziale necessità di successivo atto notarile per attuare l’effettivo trasferimento di proprietà.