Lo studio legale degli avvocati Francesca Romana Landi e Gaia Fiorani si occupa di diritto di famiglia
 
Studio legale Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

L’amministrazione di sostegno

Quando si ricorre alla nomina di un amministratore di sostegno?

Qualora si ha necessità di proteggere un soggetto da possibili danni che potrebbe arrecarsi a causa di difficoltà nel fare fronte a determinate attività proprie della vita quotidiana (andare in banca, fare le volture delle bollette, partecipare all’assemblea di condominio, fare investimenti…), dovute a disturbi fisici o psichici, non così gravi da dar luogo all’interdizione.

L’amministratore si affianca al beneficiario, che continuerà ad autodeterminarsi nell’ambito dei rapporti personali e patrimoniali, occupandosi della gestione di determinate e specifiche attività.

Quali norme regolano l’amministrazione di sostegno?

Gli articoli 404 e ss. del codice civile regolano l’istituto dell’amministratore di sostegno, mentre per il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno si osservano le previsioni di cui agli articoli 712 e ss. del codice di procedura civile.

Chi può beneficiare dell’amministratore di sostegno?

Beneficiaria dell’amministrazione di sostegno è “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio” (art. 404 c.c.).

Il beneficiario conserva sempre la capacità di agire potendo compiere autonomamente tutti quegli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’A.D.S.

Chi può presentare la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno?

Legittimati a richiedere l’istituzione dell’amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati. (art. 406 c.c.).

E’ importante sapere che ognuno di noi può decidere, ancora nel pieno possesso delle proprie capacità, di nominare il proprio futuro ed eventuale amministratore di sostegno con atto pubblico o scrittura privata giacchè, come ha osservato la Corte di Cassazione, sez. I, 20 dicembre 2012, n. 23707: “L’art. 408 c.c., il quale ammette la designazione preventiva dell’amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato; nondimeno, non è legittimata a proporre il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno in proprio favore la persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo l’attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d’incapacità, in quanto l’intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto.”

Quali sono i criteri per scegliere l’amministratore di sostegno?

Si tiene preliminarmente conto delle richieste e dei bisogni  manifestati  dal  beneficiario  dell’amministrazione di  sostegno. L’art. 408 c.c. testualmente recita: “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (…), nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”. La giurisprudenza più recente ha precisato che “Il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Tale criterio assicura a chi deve decidere un’ ampia facoltà di  valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi del beneficiario. Ciò trova conferma nell’art. 408, ultimo comma, c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, primo comma”. (Corte di Cassazione, sez. I, 20 marzo 2013, n. 6861)

Qual è  la procedura per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno?

La nomina dell’amministratore avviene con decreto del giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario. La decisione viene assunta in contraddittorio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. È sempre previsto l’intervento del pubblico ministero.

A garanzia del contraddittorio, il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al beneficiario dell’Amministratore di Sostegno (se il ricorso è proposto a mezzo di avvocato sarà quest’ultimo a provvedere alla notifica), alle persone indicate nel decreto e al pubblico ministero.

Cosa prevede il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno?

Il Giudice Tutelare indicherà nel decreto la durata e l’oggetto dell’incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell’assistenza dell’amministratore di sostegno e quelli che quest’ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa che l’A.D.S.  può sostenere e la periodicità con cui quest’ultimo deve riferire al giudice circa l’attività svolta

È sempre necessario essere assistiti da un avvocato?

Ai fini della valutazione dei presupposti per la nomina di un ADS e dell’individuazione degli atti sui quali l’amministratore potrà essere chiamato ad intervenire a tutela del beneficiario, è consigliabile rivolgersi ad un legale per una consulenza, tuttavia non è sempre necessario presentare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno tramite un legale. A seconda degli atti per i quali si richiede l’intervento dell’ADS, la necessità dell’assistenza di un avvocato, potrà essere disposta dallo stesso giudice tutelare.

L’amministratore di sostegno può compiere atti personalissimi?

Sul punto dottrina e giurisprudenza si dividono. Secondo un risalente orientamento, l’ADS non può essere autorizzato dal giudice tutelare a compiere tali atti (Santoro Passarelli F., Dottrine generali del diritto civile, Jovene, Napoli, 1986; sul rapporto tra atti personalissimi e amministrazione di sostegno cfr. Pagliani G., Disposizioni applicabili all’amministrazione, in Masoni R. a cura di Amministrazione di sostegno. Orientamenti giurisprudenziali e nuove applicazioni, Maggioli Ed., 2009). Diversamente, un recente orientamento giurisprudenziale ha esteso la possibilità di compiere alcuni atti del diritto di famiglia anche all’amministratore di sostegno, che è così chiamato a sostituire o affiancare il beneficiario (Nardelli M., Il giudice e gli atti personalissimi dei soggetti deboli, tra riforme incomplete e decisioni necessarie, Giur. Mer., IX, 2103, 2009; Saccà B., Down, ads, diritto di sposarsi, autodeterminazione terapeutica, www.personaedanno.it, 2009).

Al riguardo si segnalano alcune importanti sentenze della giurisprudenza con le quali è stata ritenuta ammissibile la domanda di divorzio congiunto presentata dall’amministratore di sostegno in luogo del beneficiario (Trib. Modena, 20 marzo 2008); con riguardo al consenso ai trattamenti sanitari, con sentenza Cass. civ. n. 21748 del 16 ottobre 2007, i giudici hanno indivituato, tra i soggetti a cui il giudice può affidare il compito di manifestare il consenso o il dissenso ad un determinato trattamento terapeutico, insieme al tutore, anche l’amministratore di sostegno. La facoltà del legale rappresentante-amministratore di sostegno di prestare il consenso ai trattamenti sanitari volti a beneficio diretto del paziente impossibilitato ad esprimere direttamente la sua volontà, trova fondamento nel generale dovere posto a carico di tali soggetti di occuparsi della cura della persona del rappresentato, ai sensi dell’art. 405 c.c. e dell’art. 357, richiamato dall’art. 424 c.c.