Lo studio legale degli avvocati Francesca Romana Landi e Gaia Fiorani si occupa di diritto di famiglia
 
Studio legale Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

Casa Coniugale

A chi andrà la casa coniugale?

L’art. 337 sexies c.c. stabilisce che “la casa viene assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli“. Quindi la casa verrà assegnata al coniuge collocatario, ossia quello con cui andranno a vivere stabilmente i figli sia che siano minorenni, sia che siano maggiorenni ma non indipendenti economicamente.

Chi pagherà le rate del mutuo della casa coniugale?

Il pagamento del mutuo dipende dall’intestazione del medesimo, se è cointestato continueranno a pagare entrambi i coniugi, salvo eventuali diversi accorsi da formalizzare in sede di separazione. Se è intestato ad uno solo dei coniugi, continuerà l’intestatario a pagarlo sempre salvo diverso accordo raggiunto dai coniugi. Il versamento della rata del mutuo da parte del genitore non collocatario viene considerata una forma di partecipazione alle spese per il mantenimento dei figli.

Chi pagherà le spese condominiali?

Le spese correlate all’uso dell’immobile comprese quelle condominiali sono a carico del coniuge assegnatario.

A chi resta la casa coniugale in affitto?

La casa resterà al coniuge con il quale andranno a vivere i figli, ovvero il coniuge collocatario che succederà nel contratto di affitto nel caso in cui sia intestato all’altro genitore.

A chi resta la casa coniugale data in comodato d’uso?

L’immobile, che generalmente viene concesso in uso gratuito dai genitori di uno dei coniugi, resterà al coniuge con il quale vivranno i figli, anche se l’assegnatario originale fosse l’altro genitore. Qualora il comodato non avesse un termine stabilito dall’inizio, il comodante deve consentire al genitore affidatario di rimanere nella casa, a meno che non sopravvenga una situazione urgente giustificativa della richiesta di restituzione dell’immobile.

Chi deve provare che il comodato d’uso era vincolato ad esigenge familiari?

Il genitore convivente con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, assegnatario dell’abitazione già attribuita in comodato,  dovrà provare che il contratto con cui si attributiva il diritto di godimento aveva come contenuto la destinazione dell’immobile a casa familiare.

Si può  evitare di perdere la disponibilità di un proprio immobile concesso ad un figlio come abitazione familiare?

Si può chiarire dall’origine l’accordo fra le parti, stipulando un contratto di comodato d’uso con cui il proprietario concede gratuitamente l’uso di quest’ultimo ad un altro soggetto (ex art. 1803 c.c.)  specificando un termine di scadenza.

Per il contratto di comodato d’uso è necessaria la forma scritta?

No, il contratto di comodato d’uso gratuito  può essere frutto di un accordo verbale. In caso di carenza di forma scritta sarà più difficile provare le condizioni concordate fra le parti.

Il contratto di comodato d’uso in forma scritta  è soggetto a  registrazione presso l’Agenzia delle Entrate?

Si, la registrazione deve essere operata entro 20 giorni dalla stipula.

Sono previste dei vantaggi fiscali in caso di registrazione di contratto di comodato d’uso  stipulati tra genitori e figli?

Nel caso in cui il contratto di comodato gratuito sia stipulato tra genitori o figli, sono previste delle agevolazioni sull’Imu e la Tasi sulle seconde case concesse in comodato, a condizione che  si tratti di abitazione non di lusso, che l’immobile venga  utilizzato dal comodatario come abitazione principale e che il comodante possegga  un solo immobile in Italia oltre alla casa principale e abbia la residenza nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.

Negli altri casi quindi il vantaggio di  stipulare il contratto in forma scritta e registrarlo  è solo per dar certezza del termine del contratto?

Si, é opportuno registralo onde dar certezza del termine di durata convenuto del contratto.

Come si può far valere l’assegnazione della casa coniugale?

Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva all’assegnazione per nove anni (dalla data dell’assegnazione), o  oltre i nove anni nel caso in cui il titolo sia stato trascritto.

Viene considerata l’assegnazione all’altro genitore della casa nella quantificazione dell’ assegno di mantenimento?

L’assegnazione della casa di proprietà esclusiva dell’altro genitore o in comproprietà influisce sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli.

Detta diminuzione di reddito per il coniuge proprietario esclusivo o comproprietario viene calcolata come partecipazione alle spese del mantenimento dei figli o del coniuge (generalmente si considera un valore pari a quanto avrebbe reso l’affitto dell’immobile).

A chi resta la casa coniugale in comproprietà se non si hanno figli?

L’assegnazione della casa non rientra nelle domande proponibili al giudice della separazione in mancanza di figli. Se i coniugi sono comproprietari, la casa sarà soggetta alle norme sulle comunione. I coniugi potranno decidere di venderla e dividere il ricavato o uno dei coniugi potrà acquistare dall’altro il 50%. In mancanza di accordo si potrà presentare domanda di divisione giudiziale ex art. 784 c.p.c e ss.

A chi resta la casa coniugale in comproprietà gravata da un mutuo se non si hanno figli?

L’assegnazione della casa non rientra nelle domande proponibili al giudice della separazione in mancanza di figli, ma sarà soggetta alle norme sulle comunione, quindi il coniuge che vorrà acquistarla sarà tenuto a restituire all’altro la quota di mutuo già versata e estrometterlo dal contratto di mutuo. Qualora i coniugi decidessero di venderla, andranno poi a dividerne il ricavato estinguendo il mutuo o facendo accollare il mutuo residuo al nuovo proprietario.

A chi resta la casa coniugale in affitto o in comodato se non si hanno figli?

Se la casa é in affitto rimarrà a chi é l’intestatario del contratto di affitto o a chi è stata data in comodato gratuito.

L’assegnazione della casa coniugale viene meno se il coniuge assegnatario non vi abita più o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio?

L’art. 337 sexies cod.civ., prevede espressamente che  Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. Al riguardo La Corte Costituzionale con sentenza n. 308/08 ha precisato che l’assegnazione della casa coniugale non viene meno di diritto al verificarsi degli eventi quali una convivenza di fatto o nuovo matrimonio, ma che la decadenza dalla stessa è subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore.

In sede di separazione  o di divorzio è possibile  definire il trasferimento della proprietà sulla casa familiare o di altro bene immobile in favore di uno di uno dei due coniugi o di uno o dei figli?

I coniugi che decidono di separarsi o divorziare consensualmente possono prevedere nelle condizioni di separazione consensuale (o di divorzio congiunto) il trasferimento di diritti reali immobiliari, ovvero possono decidere di trasferire la proprietà di un immobile o una quota, in favore dell’altro  coniuge o dei figli, o costituire vincoli di destinazione  in favore di un coniuge o dei figli.

Quali sono i benefici fiscali in caso di trasferimento del titolo proprietà all’interno di una separazione-divorzio?

I trasferimenti immobiliari, come tutti gli atti, i documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione o divorzio sono esenti da ogni tassa, imposta di bollo, di registro e ipocatastale. Si contestualmente che è prassi di vari Tribunali, fra i quali i Tribunali di Roma e di Milano ritenere ammissibili in sede di separazione o divorzio, solo accordi in cui i coniugi assumano l’obbligo di trasferire la proprietà sull’immobile, con consequenziale necessità di successivo atto notarile per attuare l’effettivo trasferimento di proprietà.