Cosa dispone la legge sul mantenimento dei figli?
Chi dei coniugi è tenuto a versare l’assegno di mantenimento?
Come si determina l’ammontare dell’assegno di mantenimento?
Chi paga le spese straordinarie?
Quali spese sono da considerarsi straordinarie?
Come si partecipa alle spese relative all’istruzione dei figli?
Quali spese mediche sono da considerarsi non ricomprese nell’assegno di mantenimento?
Le spese per la baby-sitter sono da considerarsi straordinarie?
E’ possibile forfetizzare l’ ammontare del contributo alle spese straordinarie da parte di uno dei genitori, nell’assegno mensile di mantenimento dei figli?
Quali decisioni devono essere preventivamente comunicate e concordate?
LEGGI DI SEGUITO LE RISPOSTE
Nella vita quotidiana, la gestione delle spese straordinarie per i figli costituisce spesso fonte di contenzioso tra i coniugi, relativamente alla: a) necessità della spesa; b) al previo accordo; c) all’ammontare degli importi; d) alla documentazione giustificativa.
Cosa dispone la legge sul mantenimento dei figli?
L’articolo 148, comma l, Cc prevede, in generale, che i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione «alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo». Nell’ambito dei giudizi di separazione e divorzio, l’articolo 155, comma 4, Cc, dispone, testualmente, che: «ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Chi dei coniugi è tenuto a versare l’assegno di mantenimento?
Generalmente i giudici chiamati a pronunciarsi su una separazione, divorzio o ricorso per affidamenti dei figli sono soliti porre a carico del genitore non collocatario della prole un assegno di mantenimento di importo tale da assicurare al minore lo stesso tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
Come si determina l’ammontare dell’assegno di mantenimento?
La giurisprudenza ha affermato che: «il giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento e al contributo per la prole minorenne, deve prendere in considerazione, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione della congruità dello stesso, il concreto contesto sociale nel quale coniugi e prole avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti a cui le contribuzioni devono far fronte» (Cassazione 28 gennaio 2009, n. 2191)
Chi paga le spese straordinarie?
Nell’ambito dei provvedimenti riguardanti i figli, il giudice, oltre l’assegno economico, è solito prevedere quale ulteriore modo di contribuzione a loro mantenimento, l’obbligo del genitore non collocatario, o non affidatario, di contribuire, generalmente, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie relative alla prole.
Quali spese sono da considerarsi straordinarie?
Il concetto di spese straordinarie è spesso nodo critico dei provvedimenti economici conseguenti all’affidamento della prole, e momento conflittuale della fase esecutiva, quando il giudice della esecuzione si ritrova a chiedersi che cosa esattamènte abbia voluto indicare il giudice con la formula «oltre spese straordinarie nella misura pari al 50%» che usualmente segue la quantificazione dell’assegno mensile in cifra fissa.
La giurisprudenza di merito ha osservato che per spese straordinarie devono intendersi: «quelle connotate dal requisito della “imprevedibilità'” che non ne consente l’inserimento nell’assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare» (Tribunale di Catania 4 dicembre 2008)
In altra occasione, è stato affermato che: «”straordinarie” sono le spese inerenti al mantenimento, all’istruzione o all’educazione dei figli, rese necessarie da avvenimenti o scelte che trascendono le normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana, così come anche valutate dal giudicante al momento in cui stabilisce la misura dell’assegno di mantenimento» (Tribunale di Messina 14 giugno 2005).
Secondo il significato letterale, straordinario significa «che non è ordinario, ne consegue che potrà definirsi “straordinaria” soltanto quella voce di spesa che esula dal mantenimento ordinario della prole, che sono da considerarsi già coperte dall’assegno di mantenimento posto a carico di uno dei genitori. La nozione di “spesa straordinaria” va intesa, dunque, in senso restrittivo, atteso che l’obbligo di mantenimento ordinario dei figli, ai sensi degli articoli 147 e 148 Cc, impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducili solo a quelle alimentali, ma anche abitative, scolastiche, sportive sanitarie e sociali tra le altre, Cassazione 16 maggio 2008 n. 12461).
E’ significativo che la giurisprudenza, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abbia affermato che nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” richiamata dall’articolo 570, comma 2, n. 2, Cp «debbono ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). Mezzi i primi e i secondi da apprezzarsi – come è intuitivo – in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato» (in questo senso, Cassazione, sezione VI penale, 2 febbraio 2009, n. 4372).
Dunque, il criterio logico che sembra utile per la definizione del concetto di spese straordinarie è quello che si fonda sull’argomento negativo, ovvero sono da considerarsi spese straordinarie tutte quelle che non sono correnti, che hanno la funzione di sopperire a necessità o esigenze straordinarie e imprevedibili.
Come si partecipa alle spese relative all’istruzione dei figli?
La giurisprudenza, ha spesso ricompreso fra le spese ordinarie le spese di istruzione universitaria, relative alle tasse, ai libri di testo, ai costi di viaggio poiché tali esigenze non hanno carattere di imprevedibilità.
Le maggiori necessità economiche per la frequenza degli studi universitari determinano infatti la possibilità di chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne (in questo senso Cassazione 7 aprile 2006 n. 8153).
Nello stesso modo, anche la spesa da sostenersi per l’iscrizione del figlio ad una scuola privata, per quanto particolarmente dispendiosa, non può essere considerata una spesa straordinaria e, quindi, imprevedibile, tenuto conto che trattasi di scelta attinente a fatti ordinari della vita di un minore, come lo sono, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione (in questi termini, cassazione 29 maggio 1999 n. 5262).
Quali spese mediche sono da considerarsi non ricomprese nell’assegno di mantenimento?
Il contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del genitore non affidatario – o con il quale non convivano- comprende tutte le spese riguardanti il loro mantenimento, le loro cure ordinarie e la loro istruzione, mentre non comprende quelle conseguenti a eventi eccezionali della loro vita, con particolare riferimento alla salute» (così Cassazione 19 luglio 1999, n. 7672).
Ne consegue che devono considerarsi spese legate a “cure ordinarie”, e non certo conseguenti ad eventi eccezionali della vita dei figli, «quelle relative ad una normale visita pediatrica di controllo o all’acquisto di medicinali da banco» (Tribunale di Catania 4 dicembre 2008, citata), nonché «le spese per medicinali quali antibiotico, antipiretico, sciroppo espettorante, necessari non per fronteggiare situazioni che non rientrano nella normale gestione di vita quotidiana di un minore. Al contrario, la necessità di questi specifici medicinali può ritenersi di uso frequentissimo nella vita di un minore e nessun carattere di straordinarietà può essere attribuito al relativo acquisto» (così Corte d’appello di Catania 29 maggio 2008)
Viceversa, possono considerarsi straordinarie le spese per le cure odontoiatriche che importino, ad esempio, l’estrazione di elementi dentari, o per trattamenti psicoterapeutici, ovvero relative all’acquisto di occhiali da vista, o, ancora, quelle per un improvviso e necessario intervento chirurgico.
Le spese per la baby-sitter sono da considerarsi straordinarie?
Nell’ambito delle «spese per la cura e l’educazione dei figli», non possono considerarsi straordinarie le spese per la baby-sitter, tenuto conto che tali spese rappresentano un onere indiretto, e non certo imprevedibile, di mantenimento della prole, che, ove richiesto, viene valutato al fine della determinazione dell’assegno mensile di mantenimento a favore dei figli.
E’ possibile forfetizzare l’ ammontare del contributo alle spese straordinarie da parte di uno dei genitori, nell’assegno mensile di mantenimento dei figli?
Secondo un’isolata pronuncia della Suprema corte, al fine di superare i sistematici contrasti tra gli ex coniugi in ordine al rimborso delle spese straordinarie in favore dei figli, nocivi alle esigenze di sano ed equilibrato sviluppo psicofisico degli stessi, è opportuno modificare il regime delle spese straordinarie, eliminando la regola definita “aperta” (in base alla quale il genitore non affidatario è tenuto a provvedere al rimborso del 50% degli esborsi straordinari effettuati dall’altro), e, conseguentemente, rideterminare, in aumento, l’entità complessiva dell’assegno di mantenimento, «includendovi tutti gli oneri per spese straordinarie, a eccezione di quelle mediche per prestazioni di particolare rilievo, non erogate dal S.S.N.» (così Cassazione 22 agosto
2006, n. 18242).
In senso contrario, in dottrina, è stato efficacemente affermato che: «le spese connotate invece dal requisito dell’imprevedibilità non devono essere comunque incluse forfetariamente nell’assegno di mantenimento, altrimenti si determina il rischio o di fare ingiustamente locupletare il genitore affidatario se l’evento straordinario non si verifica ovvero di impoverirlo oltre la misura del contributo forfetario» (così L. Napolitano-R. Russo, “Ascolto del minore e provvedimenti relativi alla prole”).
Mettendo in evidenza tale ultimo rischio, una pronuncia di merito ha sostenuto che: «anche se è condivisibile, la preoccupazione del giudice di primo grado di ridurre, nell’interesse dei minori, le occasioni di contatto tra i coniugi in considerazione della elevata conflittualità fra gli tessi registrata, non può essere con consentita l’inclusione nell’assegno di mantenimento di tutte le spese straordinarie perché alcune di esse sono imprevedibili e imponderabili e il loro importo potrebbe equivalere o addirittura superare il predetto assegno, con pregiudizio del diritto dei minori alla soddisfazione delle loro esigenze primarie» (così Corte di appello di Napoli 6 giugno 2008, n. 2201).
Quali decisioni devono essere preventivamente comunicate e concordate?
Secondo l’orientamento maggioritario, sia in dottrina che in giurisprudenza, devono essere concordate o, in mancanza, assunte dal giudice, le sole spese straordinarie che implichino decisioni di maggiore interesse per i figli.
A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto opportuno precisare, in via preliminare, la distinzione tra il concetto di “spese straordinarie” e la nozione di “scelte straordinarie”, atteso che: «se pure è vero che assai di frequente la realizzazione di scelte siffatte comporta esborsi straordinari, che trovano il proprio presupposto in momenti importanti della vita dei figli, è, tuttavia, altrettanto vero che l’interferenza tra le due categorie non ne determina la coincidenza, ben potendo ipotizzarsi decisioni fondamentali prive di spesa (ad esempio quelle che attengono all’educazione religiosa) e, per converso, decisioni non rilevanti dal punto di vista della vita e dell’educazione dei minori e, tuttavia, assai onerose sul piano economico (si pensi ai viaggi all’estero o, per altro aspetto, a necessarie terapie mediche» (Cassazione 5 maggio 1999 n. 4459).
Con riferimento al testo dell’art. 155 c.c. occorre distinguere il concetto di “spese straordinarie” da quello di “decisioni di maggiore interesse”, per cui soltanto nel secondo caso il coniuge non affidatario può intervenire nell’interesse dei figli e, di conseguenza, non vi è a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggiore interesse dei figli» (così, Cassazione 28 gennaio 2009 n. 2182).
Qualora quindi la spesa straordinaria presupponga l’adozione di una decisione importante per la vita della prole, il genitore collocatario dovrà porre le condizioni – salvo comprovati motivi di urgenza – affinché l’altro genitore abbia la possibilità di interloquire in siffatte questioni, avendo quest’ultimo il diritto di concorrere, sul piano paritetico, in dette decisioni.
Ne consegue che, in mancanza di accordo tra i genitori o di un provvedimento del giudice, dovrà essere rigettata la domanda di rimborso pro quota della spesa straordinaria avanzata dal genitore che abbia assunto unilateralmente la decisione di maggiore interesse per il figlio comportante detta spesa (Cassazione 17 dicembre 2007 n. 26570). Nella specie, la Suprema corte ha confermato la decisione del giudice di pace che aveva accolto “eccezione del padre, il quale sosteneva di non dover essere tenuto a pagare la metà delle spese mediche straordinarie sostenute dall’altro genitore in favore della figlia, perché non era stato messo in condizione di partecipare alla decisione sull’opportunità di sottoporre la minore a un intervento odontoiatrico, né alla scelta del tipo di intervento e del medico a cui farlo eseguire.
Con riferimento all’onere o meno di informazione delle scelte di maggiore interesse per i figli gravante sul genitore collocatario (ovvero affidatario esclusivo) della prole, è stato affermato che, nonostante il silenzio dell’articolo 155 Cc, «tale onere, deve ritenersi implicitamente gravante su di lui – nei limiti in cui il suo adempimento non rischi di risolversi in un danno per il minore, in relazione alla indifferibilità delle scelte – ove l’informazione sia necessaria perché l’altro genitore possa partecipare alla decisione, come avviene riguardo a eventi eccezionali e imprevedibili. Viceversa, riguardo alle scelte di maggiore interesse attinenti a fatti ordinari della vita del minore, quali sono di regola quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali lo stesso art. 155 prevede un dovere di vigilanza anche dell’altro genitore, deve ritenersi che ciascuno dei genitori abbia il potere-dovere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordare la scelta e, in difetto, ricorrere al giudice» (così Cassazione 29 maggio 1999 n. 5262).
Inoltre, il diritto di concordare la decisione di maggiore interesse per i figli non attribuisce al genitore non convivente un diritto indiscriminato di veto sulla proposta avanzata dall’altro genitore (ad esempio, a proposito della scelta della scuola), ma significa che lo stesso dovrà esprimere validi motivi di dissenso da tale scelta e, in caso di mancato accordo, potrà ricorrere al giudice.