Lo studio legale degli avvocati Francesca Romana Landi e Gaia Fiorani si occupa di diritto di famiglia
 
Studio legale Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

Modifica delle condizioni di separazione

Quando si può chiedere una modifica delle condizioni di separazione?

Le condizioni di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura modificabili in qualsiasi momento.

Qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto, entrambi i coniugi possono chiedere la modifica dei provvedimenti relativi agli stessi coniugi o alla prole ai sensi del disposto dell’articolo 710 del codice di procedura civile.

La modifica delle condizioni può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.

Si può chiedere la modifica dei provvedimenti “presidenziali” della separazione giudiziale?

Si, i coniugi possono richiedere la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nella cosi detta “fase presidenziale” della separazione giudiziale.

Si può modificare ogni aspetto precedentemente stabilito con la separazione?

Si, è possibile modificare tanto le statuizioni relative all’assegno di mantenimento, quanto quelle relative ai figli che alla casa familiare.

I presupposti per richiedere una modifica possono essere i più svariati, dalla modifica delle condizioni economiche personali, al trasferimento di residenza di uno dei coniugi, a domande diverse  relative all’assegnazione della casa coniugale.

L’articolo 155-ter del codice civile prevede infatti che “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Per quanto riguarda l’affidamento dei figli minori, ciascuno dei coniugi può rivolgersi al Tribunale per chiedere la modifica delle condizioni nell’interesse dei minori stessi. Per quanto riguarda le altre questioni ( l’assegnazione della casa o provvedimenti di carattere economico) la modifica è ammessa solo se sussistano concreti elementi di fatto e di diritto che giustifichino il provvedimento.

Modifica dei provvedimenti relativi ai figli

I provvedimenti relativi ai figli possono essere sempre rivisitati sulla base del maggior interesse per la prole.

Un caso espressamente previsto dalla legge quale presupposto per la richiesta di modifica del regime di affidamento è quello del trasferimento di residenza di uno dei genitori.
Testualmente l’articolo 155-quater del codice civile prevede che “nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.

Qualora ad esempio il coniuge affidatario trasferisca all’estero la prole senza chiedere il preventivo consenso dell’altro, oltre alla possibilità di denunciare il fatto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale, il coniuge non affidatario potrà richiedere legittimamente la revisione delle condizioni precedentemente stabilite.

Modifica delle condizioni di separazione per adeguamenti alla legge sull’affidamento condiviso

La legge n. 54 del 2006 prevede che ciascuno dei genitori può chiedere l’applicazione della legge sull’affidamento condiviso, dopo la conclusione del procedimento di separazione, sia consensuale che giudiziale.
Il genitore interessato ad ottenere la modifica di una condizione della separazione stabilita prima dell’entrata in vigore (16 marzo 2006) della legge sull’affidamento condiviso, deve instaurare il procedimento previsto dall’articolo 710 del codice di procedura civile.

Modifica dei provvedimenti per inadempimento o atti che arrechino pregiudizio

L’articolo 709-ter del codice di procedura civile prevede che il genitore possa presentare ricorso qualora sussista una condizione di violazione o inadempimento dei provvedimenti assunti in sede di separazione, in particolare testualmente dispone: “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”.

In questo caso il giudice, a seguito della presentazione di un ricorso da parte dell’altro coniuge, convoca le parti al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

Oltre all’eventuale modifica delle condizioni in corso, può ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore, disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro o anche condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qual è l’iter del procedimento di modifica?

La modifica del provvedimento adottato in sede di separazione avviene con l’introduzione di un ricorso ai sensi di cui all’art. 710 c.p.c.

A seguito di presentazione del ricorso viene fissata un’udienza in cui il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori. Ove il provvedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori che potranno poi essere modificati nel loro contenuto nel corso del procedimento. Il giudice statuirà sul caso prospettato con un decreto che avrà avente la natura di sentenza debitamente motivata dal Giudice. Tale provvedimento potrà essere impugnato nelle forme previste.

La prova della modifica delle condizioni di reddito del ricorrente

Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, la restituzione ad uno dei coniugi della casa adibita ad abitazione familiare può determinare un aumento dell’assegno percepito a titolo di mantenimento. 

Qualora i coniugi concordino sulle modifiche da apportare devono comunque ricorrere ad un legale?

I coniugi possono anche ricorrere al Giudice concordando sulle modifiche da apportare, in tal caso depositeranno un ricorso giudiziale congiunto,ma per chiedere la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione, devono comunque essere rappresentati da un avvocato.

Quali documenti occorre allegare al ricorso per la modifica delle condizioni di separazione

  1. Estratto di Matrimonio rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione;
  2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
  3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
  4. Dichiarazioni dei redditi inerenti gli ultimi 3 anni;
  5. Il verbale di separazione e omologa o, in caso di separazione giudiziale, la sentenza di separazione;
  6. Tutti i documenti a sostegno della  propria domanda di modifica.

 Quanto costa la modifica delle condizioni di separazione?

Le tariffe, stabilite sulla base delle vigenti tariffe professionali forense D.M. n. 127 del 8.4.2004 in vigore dal 2.6.2004, variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e alla durata del procedimento.

L’ accordo fra le parti sulle modifiche da apportare, raggiungibile anche attraverso il ricorso ad una mediazione familiare, comporta indubbiamente un risparmio economico delle parti e una maggior tenuta degli accordi stessi.