Lo studio legale degli avvocati Francesca Romana Landi e Gaia Fiorani si occupa di diritto di famiglia
 
Studio legale Avv. Francesca Romana Landi - Avv. Gaia Fiorani

Matrimonio tra cittadini stranieri

Hanno validità in Italia i matrimoni celebrati presso i Consolati di Stati esteri in Italia?

Secondo la legge tali celebrazioni  equivalgono ai matrimoni contratti davanti all’ufficiale di stato civile in Italia.

La mancata trascrizione, è irrilevante, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, ovvero finalizzata a dare pubblicità ad un atto già di per sè valido sulla base del principio locus regit actum.

Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Da quale legge sono regolati i rapporti tra i coniugi?

La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

L’art. 31 legge n. 218 del 1995, infatti,  stabilisce che la legge italiana è applicabile qualora la separazione o il divorzio non siano previsti dalla lex causae straniera, a tutela del diritto al divorzio. Tale norma, dunque, non impone la cittadinanza italiana del coniuge che chiede in Italia il divorzio e può essere, pertanto, invocata anche da uno straniero.

Il legislatore ha mantenuto un ruolo di primo piano al principio di nazionalità, cioè quello relativo al luogo da cui provengono le parti. In realtà tale principio viene in parte sacrificato nel caso di coniugi di cittadinanza diversa, per l’esigenza di una regolamentazione unitaria del rapporto. La ricerca della legge applicabile viene rimessa, in questi casi, al prudente apprezzamento del Giudice, che dovrà individuare il paese in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, tenendo conto delle connessioni esistenti con i diversi ordinamenti.

Qualora entrambi i coniugi sono residenti a Roma, si può presentare la domanda di divorzio al tribunale ordinario di Roma?

Si, la giurisdizione italiana sussiste se il convenuto ha il domicilio o la residenza in Italia (art. 3 legge 898/1970).