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Qual è la durata della prescrizione del danno erariale?

Sarita Testa
Sarita Testa
2025-07-31 21:25:31
Numero di risposte : 21
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Il comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Il termine di prescrizione viene fissato, dalla disposizione in parola, in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Con lo stabilire, ad opera della l. n. 20/1994, il termine quinquennale di prescrizione, si è sostanzialmente ritornati a quella che era l’impostazione prevalente fino a circa la metà del secolo scorso, in base alla quale si identificava il termine in questione con quello previsto per la responsabilità extracontrattuale dall’art. 2947 c.c. L’art. 19, comma secondo, del d.P.R. n. 3/1957 prevedeva, infatti, che il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto dal Codice civile. Una volta stabilito che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, il comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 precisa ulteriormente che in caso di occultamento doloso del danno l’inizio del decorso della prescrizione è rinviato. In tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per dare inizio al decorso della prescrizione non basta il compimento del fatto, richiedendosi, invece, il concreto pagamento. Non è sufficiente, ai fini dell’esordio della prescrizione la sola sentenza civile di condanna, richiedendosi, invece, l’assunzione dell’impegno giuridico-contabile a pagare formalizzato a mezzo di determinazione dirigenziale. Diversamente, si dovrebbe ammettere la possibilità di esercitare l’azione anche quando il danno, che può realizzasi anche a distanza di tempo dalla condotta, non è ancora concreto ed attuale.
Enrica Donati
Enrica Donati
2025-07-18 12:49:59
Numero di risposte : 14
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Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il fatto dannoso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994 è identificato nel momento della diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato, ossia quando il danno si è concretamente realizzato. L'individuazione del giorno da cui inizia la decorrenza della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare. L'inizio della prescrizione dell'azione di responsabilità va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato. La prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso e questa data deve essere identificata in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto stesso. Il concetto di fatto, da cui decorre il termine di prescrizione, non deve considerarsi ristretto all'azione od omissione, ma deve essere esteso all'evento la cui certezza e attualità integra la responsabilità. Il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
Angela Lombardi
Angela Lombardi
2025-07-18 10:35:08
Numero di risposte : 21
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La sezione centrale d’appello della Corte dei conti, con sentenza n. 78/2022, ritiene che la regola generale sia che il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente alla condotta, ma dal momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l’eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e si abilita il Requirente all’esercizio dell’actio damni. Una tale regola generale, a parere dei giudici contabili, va inevitabilmente incontro a deroghe nelle non infrequenti ipotesi di “occultamento doloso”, in tali evenienze, integranti di norma condotte penalmente rilevanti, il legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno a ragione del dolo, in luogo del principio della “conoscibilità obiettiva” dello stesso. E la giurisprudenza contabile si è poi spinta oltre, ampliando il concetto di occultamento doloso del pregiudizio e facendo coincidere il comportamento causativo della lesione con l’occultamento stesso.