Qual è la durata della prescrizione del danno erariale?

Enrica Donati
2025-07-18 12:49:59
Numero di risposte
: 6
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il fatto dannoso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994 è identificato nel momento della diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato, ossia quando il danno si è concretamente realizzato.
L'individuazione del giorno da cui inizia la decorrenza della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare.
L'inizio della prescrizione dell'azione di responsabilità va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.
La prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso e questa data deve essere identificata in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto stesso.
Il concetto di fatto, da cui decorre il termine di prescrizione, non deve considerarsi ristretto all'azione od omissione, ma deve essere esteso all'evento la cui certezza e attualità integra la responsabilità.
Il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.

Angela Lombardi
2025-07-18 10:35:08
Numero di risposte
: 9
La sezione centrale d’appello della Corte dei conti, con sentenza n. 78/2022, ritiene che la regola generale sia che il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento tenuto dal pubblico dipendente in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente alla condotta, ma dal momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l’eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e si abilita il Requirente all’esercizio dell’actio damni.
Una tale regola generale, a parere dei giudici contabili, va inevitabilmente incontro a deroghe nelle non infrequenti ipotesi di “occultamento doloso”, in tali evenienze, integranti di norma condotte penalmente rilevanti, il legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno a ragione del dolo, in luogo del principio della “conoscibilità obiettiva” dello stesso.
E la giurisprudenza contabile si è poi spinta oltre, ampliando il concetto di occultamento doloso del pregiudizio e facendo coincidere il comportamento causativo della lesione con l’occultamento stesso.
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