Il comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale. Il termine di prescrizione viene fissato, dalla disposizione in parola, in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Con lo stabilire, ad opera della l. n. 20/1994, il termine quinquennale di prescrizione, si è sostanzialmente ritornati a quella che era l’impostazione prevalente fino a circa la metà del secolo scorso, in base alla quale si identificava il termine in questione con quello previsto per la responsabilità extracontrattuale dall’art. 2947 c.c. L’art. 19, comma secondo, del d.P.R. n. 3/1957 prevedeva, infatti, che il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto dal Codice civile. Una volta stabilito che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, il comma 2 dell’art. 1 della l. n. 20/1994 precisa ulteriormente che in caso di occultamento doloso del danno l’inizio del decorso della prescrizione è rinviato. In tali casi, l’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per dare inizio al decorso della prescrizione non basta il compimento del fatto, richiedendosi, invece, il concreto pagamento. Non è sufficiente, ai fini dell’esordio della prescrizione la sola sentenza civile di condanna, richiedendosi, invece, l’assunzione dell’impegno giuridico-contabile a pagare formalizzato a mezzo di determinazione dirigenziale. Diversamente, si dovrebbe ammettere la possibilità di esercitare l’azione anche quando il danno, che può realizzasi anche a distanza di tempo dalla condotta, non è ancora concreto ed attuale.