Il termine di prescrizione viene fissato, dalla disposizione in parola, in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Con lo stabilire, ad opera della l. n. 20/1994, il termine quinquennale di prescrizione, si è sostanzialmente ritornati a quella che era l’impostazione prevalente fino a circa la metà del secolo scorso, in base alla quale si identificava il termine in questione con quello previsto per la responsabilità extracontrattuale dall’art. 2947 c.c. L’art. 19, comma secondo, del d.P.R. n. 3/1957 prevedeva, infatti, che il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto dal Codice civile. In caso di occultamento doloso del danno l’inizio del decorso della prescrizione va considerato in relazione alla data di scoperta del fatto dannoso. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Non basta il compimento del fatto, richiedendosi, invece, il concreto pagamento del danno. In tal senso la giurisprudenza contabile ha affermato che per dare inizio al decorso della prescrizione non è sufficiente la sola sentenza civile di condanna, richiedendosi, invece, l’assunzione dell’impegno giuridico-contabile a pagare formalizzato a mezzo di determinazione dirigenziale. L’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. Il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale è di 5 anni, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. n. 20/1994, a meno che non si verifichino specifiche situazioni che possono influenzare il decorso della prescrizione.