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Qual è il termine di prescrizione per la responsabilità contabile?

Alfredo Amato
Alfredo Amato
2025-07-18 16:21:49
Numero di risposte : 16
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La legge n. 20 del 1994 ha messo un poco di ordine in materia stabilendo un unico termine prescrizionale di 5 anni valido per ogni illecito amministrativo-contabile. L’articolo 66 del codice della giustizia contabile completa la disciplina della prescrizione stabilendo sostanzialmente che questa possa essere interrotta una sola volta per il massimo di due anni. Quanto detto significa in soldoni che in materia di prescrizione della responsabilità amministrativo-contabile c’è un limite invalicabile pari a 7 anni. Oltre i 7 anni non si può andare, oltre tale termine non ci può quindi essere alcuna condanna perché l’obbligo del dipendente danneggiante al risarcizio del danno erariale si è estinto e nulla è più dovuto. Il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando si verifica il danno o dalla scoperta del danno stesso quando questo è stato nascosto cioè, usando le parole dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, “in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”. Si ha interruzione della prescrizione quando il titolare del diritto smette di essere inerte o inattivo. Tale evenienza si verifica in caso di messa in mora del dipendente presunto responsabile del danno, costituzione di parte civile nel processo penale, invito a dedurre, fermo amministrativo eccetera.
Italo Basile
Italo Basile
2025-07-18 13:47:49
Numero di risposte : 12
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Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Lo prevede l'articolo 2935 del codice civile secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il «fatto dannoso» previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994 è identificato nel momento della diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato, ossia quando il danno si è «concretamente» realizzato. L'individuazione del giorno da cui inizia la decorrenza della prescrizione non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è insorto il semplice obbligo giuridico di pagare. La prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il «fatto dannoso» e questa data deve essere identificata in quella in cui si è verificato il danno quale componente del fatto stesso. Il concetto di fatto, da cui decorre il termine di prescrizione, non deve considerarsi ristretto all'azione od omissione, ma deve essere esteso all'evento la cui certezza e attualità integra la responsabilità. Il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica. L'inizio della prescrizione dell'azione di responsabilità va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, «anche nel caso in cui il danno sia la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo risalenti ad un unico atto deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà». Poiché il pagamento è stato effettuato il 5 dicembre 2011, ed essendo intervenuta la notifica degli inviti a dedurre nel mese di novembre 2016, l'azione risarcitoria deve ritenersi tempestivamente esercitata. Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre da quando il danno è divenuto certo, concreto e attuale.
Violante Grassi
Violante Grassi
2025-07-18 13:31:54
Numero di risposte : 20
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Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero la prescrizione del diritto di credito. Nella responsabilità amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il “fatto dannoso”. Per individuare il momento di decorrenza di detto termine prescrizionale bisogna considerare che la relativa fattispecie di illecito si completa dopo l’avverarsi della sequenza condotta-evento dannoso, ed il “dies a quo”, allora, deve far riferimento a quest’ultimo, che si realizza al momento del depauperamento dell’amministrazione o dell’ente. Pertanto, al momento della notifica dell’invito a dedurre, non risultava ancora decorso il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte della Procura contabile, decorrente, come detto, dalla maturazione del termine quinquennale di prescrizione del diritto di credito.
Ludovico Marchetti
Ludovico Marchetti
2025-07-18 12:34:45
Numero di risposte : 21
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Il termine di prescrizione viene fissato, dalla disposizione in parola, in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Con lo stabilire, ad opera della l. n. 20/1994, il termine quinquennale di prescrizione, si è sostanzialmente ritornati a quella che era l’impostazione prevalente fino a circa la metà del secolo scorso, in base alla quale si identificava il termine in questione con quello previsto per la responsabilità extracontrattuale dall’art. 2947 c.c. L’art. 19, comma secondo, del d.P.R. n. 3/1957 prevedeva, infatti, che il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto dal Codice civile. In caso di occultamento doloso del danno l’inizio del decorso della prescrizione va considerato in relazione alla data di scoperta del fatto dannoso. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Non basta il compimento del fatto, richiedendosi, invece, il concreto pagamento del danno. In tal senso la giurisprudenza contabile ha affermato che per dare inizio al decorso della prescrizione non è sufficiente la sola sentenza civile di condanna, richiedendosi, invece, l’assunzione dell’impegno giuridico-contabile a pagare formalizzato a mezzo di determinazione dirigenziale. L’azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. Il termine di prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale è di 5 anni, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. n. 20/1994, a meno che non si verifichino specifiche situazioni che possono influenzare il decorso della prescrizione.