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Cosa succede se un atto notarile non viene trascritto?

Ugo Bruno
Ugo Bruno
2025-05-07 07:47:24
Numero di risposte: 8
La mancata trascrizione di un atto non influisce sulla validità ed efficacia dell’atto stesso. Ciò vuol dire che finché non sarà messa in dubbio (con un eventuale giudizio) la validità dell’atto di compravendita, si è legalmente il proprietario. La mancata trascrizione ha, invece, l’effetto di impedire di opporsi ad un eventuale terzo soggetto che avesse acquistato dopo lo stesso terreno ma che avesse trascritto, diversamente, l’acquisto. La trascrizione degli atti, infatti, ha proprio lo scopo di risolvere eventuali conflitti tra acquirenti dello stesso bene e di risolverlo a favore di chi abbia trascritto l’atto per primo anche se l’atto trascritto per primo avesse data successiva all’atto non trascritto o trascritto dopo.
Marieva Barbieri
Marieva Barbieri
2025-04-25 13:37:44
Numero di risposte: 7
Gli atti che non sono trascritti sono comunque validi e hanno efficacia tra i venditori e gli acquirenti ma non nei confronti di altri soggetti. Finché l’atto non è stato trascritto un acquirente potrebbe acquistare da un venditore un immobile, che il venditore ha già venduto ad altri, far trascrivere per primo l’acquisto nei pubblici registri e diventare proprietario a tutti gli effetti.
Osea Serra
Osea Serra
2025-04-25 13:30:06
Numero di risposte: 7
Chi acquista da un soggetto titolare in base ad un titolo non trascritto sa che la trascrizione del proprio acquisto non è sufficiente. In difetto della trascrizione precedente, essendo interrotta la catena dei passaggi immobiliari, l'acquirente si troverà in una situazione di inopponibilità legale ai terzi del proprio acquisto, esattamente come è inopponibile il diritto del suo dante causa. L'acquirente avrà quindi tutto l'interesse (sarà quindi suo onere) provvedere ad eseguire non solo la trascrizione del proprio acquisto, ma anche la trascrizione dell'acquisto del suo dante causa. Finché non sia stata ripristinata la continuità della trascrizioni, correrà tutti i rischi derivanti dall'inopponibilità. Essa è pertanto inefficace, con tutte le conseguenze sopra ricordate. L'inefficacia delle trascrizioni (e iscrizioni) in difetto di continuità è pertanto solo temporanea: esse riprendono piena efficacia, secondo il loro rispettivo ordine, quando, eseguita la trascrizione del passaggio omesso, la continuità sia stata ripristinata.