La riforma contiene una serie di modifiche alla legge 20 del 1994 in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei Conti e di responsabilità per il danno erariale.
Su quest’ultimo aspetto si introduce in particolare uno scudo rafforzato per i politici.
Gli amministratori, anche locali, che adottino atti già vistati dagli uffici saranno, infatti, sempre considerati in “buona fede“.
L’unica eccezione restano i casi di dolo o qualora si decida di non tenere in conto pareri contrari, “interni o esterni”.
La nuova regola, una volta approvata, dovrebbe applicarsi anche ai processi in corso.
Sempre sullo stesso tema si prevede un tetto al risarcimento del danno erariale per colpa grave, fissato ad un massimo del 30% di quello cagionato o comunque un tetto di due annualità di stipendio.
Inoltre al funzionario pubblico colpevole di danno erariale (esclusi i casi di dolo), se provvede spontaneamente al pagamento degli importi indicati nella sentenza definitiva, non si applicano le sanzioni accessorie.
Vengono precisati infine i termini della prescrizione del danno erariale.
La legge oggi prevede che il diritto al risarcimento del danno si prescriva in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso “indipendentemente – è la novità introdotta – dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei Conti ne sono venuti a conoscenza”.
In caso di occultamento doloso del danno, “realizzato con una condotta attiva” precisa un emendamento dei relatori, la prescrizione di cinque anni si considera dalla data della sua scoperta.
Sempre nel corso dell’esame nelle Commissioni è stata inserita nel testo una delega al governo che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge dovrà adottare uno o più decreti legislativi “per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei Conti, in vista di un ulteriore incremento della sua efficienza”.