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Quando il recesso non può essere esercitato?

Concetta De rosa
Concetta De rosa
2025-07-07 21:44:37
Numero di risposte : 8
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Il recesso può essere esercitato fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata tale facoltà può essere esercitata anche successivamente ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Il recesso può essere esercitato in ogni tempo nei contratti ad esecuzione periodica o continuata. Nei contratti ad esecuzione istantanea, invece, come una vendita, o un mutuo, o una permuta, il recesso può essere esercitato solo fino a che il contratto non ha avuto esecuzione. Per l’esercizio del diritto di recesso deve essere previsto un termine, altrimenti si applicherà il termine di prescrizione decennale valevole in generale per tutti i diritti. Anche per quanto riguarda il recesso è sorta questione sull’applicabilità dell’istituto ai contratti ad effetti reali. L’opinione negativa – che è prevalente in giurisprudenza - si basa su due argomenti. Il recesso da un contratto ad effetti reali istantanei, in realtà produrrebbe un ritrasferimento in capo all’originario alienante; a meno di non voler considerare il recesso efficace ex tunc; il punto, però, è che la retroattività degli effetti non potrebbe essere posta arbitrariamente dalle parti, ma solo dal legislatore, specie perché con essa si pregiudicano i diritti dei terzi.