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Quando il recesso è illegittimo?

Stella Ferraro
Stella Ferraro
2025-07-07 23:07:38
Numero di risposte : 4
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Il recesso è illegittimo quando è contrario a buona fede. La disdetta è abuso di dipendenza economica se non si salvaguardano gli interessi dell’altra parte. Va considerato, preliminarmente, che l’abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti. A) la sussistenza di un abuso del diritto, presupponendo l’utilizzazione alterata dello schema formale del diritto al fine di conseguire obiettivi diversi da quelli indicati dal legislatore, non richiede il concorso dell’assenza dell’utilità per il titolare e dell’animus nocendi. B) l’esercizio del recesso ad nutum, ancorché contrattualmente previsto, può configurare un abuso. C) in ambito contrattuale è ammissibile un controllo di ragionevolezza, in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti. D) nella sfera di valutazione del giudice investito di una controversia contrattuale rientra la considerazione delle posizioni delle parti, quali soggetti deboli o economicamente forti.
Olimpia Parisi
Olimpia Parisi
2025-07-07 20:22:56
Numero di risposte : 5
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Il recesso illegittimo non interviene solo quando una delle parti recede in maniera difforme rispetto a quanto stabilito nel contratto e/o comunque in violazione di una qualche specifica clausola contrattuale. Il recesso, seppur effettuato nel rispetto del contratto, può ugualmente qualificarsi come illegittimo quando operato nella consapevolezza di arrecare un danno ingiusto all’altro contraente. Ciò in quanto il recesso, secondo il combinato degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 2 Cost., deve essere esercitato nel rispetto di un dovere di solidarietà, ai sensi del quale ogni contraente deve agire in maniera tale da preservare gli interessi dell’altra. In sintesi, secondo il ragionamento della Corte, recedere da un contratto nel rispetto delle modalità stabilite, ma con la consapevolezza di arrecare un potenziale danno alla controparte, equivale ad un inadempimento. Ergo, alla parte danneggiata si apre la possibilità di rivalersi sulla recedente. Ma attenzione, sul punto, alla prova del danno.