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Come si dichiarano i compensi sportivi nella dichiarazione dei redditi?

Sesto Pagano
Sesto Pagano
2025-08-13 11:57:15
Numero di risposte : 23
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La riforma dello sport, in particolare il D.lgs 36/2021, ha apportato delle modifiche importanti sui compensi erogati e di conseguenza sui redditi percepiti dai lavoratori sportivi. Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta n.474/2023, dal 1° luglio 2023 il compenso sportivo non rientra più tra i redditi diversi, ma tra i redditi di lavoro dipendente/assimilato o di lavoro autonomo. In sostanza, per il periodo di imposta 2023 si ha un trattamento fiscale diverso in merito ai redditi sportivi percepiti: per periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023 i compensi non concorrono alla formazione del reddito fino a 10.000 euro; per periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 i redditi non concorrono alla formazione del reddito fino a 15.000 euro. Attenzione: il limite di esenzione per l’ anno 2023 è pari a 15.000 euro e nel conteggio si considerano le prestazioni rese nell’anno solare (01/01/2023-31/12/2023). Il lavoratore sportivo deve rilasciare un’autocertificazione all’ente sportivo attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Il documento serve all’ente per capire se il compenso sportivo supera la soglia di esenzione e pertanto se deve essere tassato.
Morgana Vitale
Morgana Vitale
2025-08-09 12:01:19
Numero di risposte : 20
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Per i redditi percepiti dal 31 luglio 2024, che rientrano nei redditi di lavoro dipendente, dovrà essere utilizzata la SEZIONE I Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati. In tale sezione devono essere indicati i redditi percepiti dai lavoratori sportivi nell’ambito del dilettantismo, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare devono essere compilati i campi da C1 a C3. Nella colonna 1 devono essere inseriti i seguenti codici: 8 per i redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo; 9 redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni. Per gli atleti che praticano sport di squadra questo codice va utilizzato se i compensi sono corrisposti da società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro e se è compilato il relativo punto 782 o 785 della Certificazione Unica. Dovrà inoltre essere compilata la colonna 2, con i codici relativi al tempo indeterminato o determinato e poi dovrà essere indicato il reddito nella colonna 3. Per i redditi percepiti fino al 30 luglio 2025, invece si dovrà compilare i righi da D3 a D5 del modello 730/2025. Nello specifico è opportuno fare riferimento alla TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2025, che riportiamo di seguito nella parte relativa al lavoro sportivo. Causale indicata nel punto 1 della CU Rigo e codice da indicare nel quadro D Tipologia di reddito N2 D3 codice 4 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, erogati fino al 30 luglio 2024 N3 D3 codice 5 Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024
Assia Barone
Assia Barone
2025-08-04 20:49:36
Numero di risposte : 16
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I redditi di lavoro dipendente e assimilati devono essere dichiarati nel quadro RC. Le istruzioni indicano dettagliatamente le retribuzioni e i compensi da inserire in questo quadro e vi rientrano anche quelli percepiti per: redditi percepiti dai lavoratori sportivi, sia sotto forma di lavoro subordinato che tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In questo caso è necessario indicare nella “tipologia di reddito” il codice 8. Rigo RC1 Se nella colonna 1 è stato indicato codice “8” – reddito degli sportivi dilettanti – riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Al punto 784 della CU 2024 vanno indicati i redditi imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 15.000 euro. Nella verifica del limite occorre tener conto anche dei compensi, per lavoro sportivo dilettantistico, indicati nei quadri RL e RE.
Gelsomina Vitale
Gelsomina Vitale
2025-07-22 02:19:48
Numero di risposte : 13
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I compensi percepiti entro il 30 giugno 2023 rientrano tra i redditi diversi, da indicare dunque nella Sez. II-B del quadro RL. Quelli percepiti dal 01/07/2023 rientrano tra i redditi di lavoro dipendente/assimilato oppure tra quelli di lavoro autonomo, nel quale ultimo caso vanno compilati i righi RL28 e RL29 della Sez. III. Per i compensi percepiti dall’1 Luglio, quanto scritto vale solo per i redditi da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato/co.co.co., in quanto in caso contrario, vanno dichiarati nel quadro RC. In dichiarazione occorrerà compilare il rigo RL28 (col. 2), se si tratta di compensi percepiti da sportivi che operano nel professionismo, oppure il rigo RL29 (col. 2), per gli sportivi che operano nel dilettantismo. Per i primi (non di lavoro subordinato, dunque), opera la franchigia di €. 15.000, che spetta per tutti i “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo”. Il webinar condotto dai dott. Franca Fabietti e Stefano Andreani vuole offrire un supporto alla compilazione dei quadri della dichiarazione dei redditi con riferimento ai lavoratori sportivi che operano nell’area del dilettantismo, muovendo dall’analisi delle istruzioni delle dichiarazioni dei Redditi per l’anno d’imposta 2023.
Marianita Fontana
Marianita Fontana
2025-07-22 00:46:17
Numero di risposte : 26
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I primi 10.000,00 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Quindi dentro la soglia dei 10.000,00 euro, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Superati i 10.000,00 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale. Anche questi redditi non devono essere dichiarati poiché sono già stati tassati alla fonte alla a.s.d./s.s.d. erogante. Superati i 30.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’acconto assoggettata poi ai fini IRPEF in modo ordinario in dichiarazione dei redditi. Vediamo quindi come la CU per un collaboratore sportivo, sia l’elemento che identifica se il collaboratore stesso debba presentare o meno la propria dichiarazione dei redditi sempre nel caso in cui non abbia altri redditi dichiarare.
Giulietta Conte
Giulietta Conte
2025-07-21 22:33:21
Numero di risposte : 26
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Il reddito da lavoro sportivo va dichiarato in base a nuove specifiche e a nuove causali relative alle CU da lavoro autonomo. I limiti di esenzione dipendono dal periodo di realizzazione del compenso e dalla tipologia di attività esercitata. Schema riassuntivo dei redditi da lavoro sportivo: Descrizione Rigo CU Quadro Redditi PF Limite esenzione Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale in cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche causale N al punto 1 della Cu Lavoro autonomo RL21 col.2 10.000 euro Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del CONI, della Società Sport e Salute spa, delle fondazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva causale N1 al punto 1 della Cu Lavoro autonomo RL21 col.1 10.000 euro Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore dilettantistico causale N2 al punto 1 della Cu Lavoro autonomo RL28 col.2 15.000 euro Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore dilettantistico 781 e 784 RC1 – RC3 cod. 8 15.000 euro Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di co.co.co. causale N3 al punto 1 della Cu Lavoro autonomo con particolari soglie di esenzione RL29 col.2 15.000 euro Redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico di età inferiore ai 23 anni 781 e 785 RC1 – RC3 cod. 9 15.000 euro
Stefano Marini
Stefano Marini
2025-07-21 21:46:15
Numero di risposte : 22
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Redditi percepiti fino al 30 luglio 2024 vanno dichiarati nei righi da D3 a D5 del Quadro D, seguendo le indicazioni della TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2025. In particolare, si dovrà fare riferimento ai codici N2 e N3 della certificazione unica. Redditi percepiti dal 31 luglio 2024 rientrano nei redditi di lavoro dipendente e vanno dichiarati nella SEZIONE I Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati. Specificatamente, vanno compilati i campi da C1 a C3, inserendo i codici 8 o 9 nella colonna 1, a seconda della tipologia di lavoratore sportivo. Nella colonna 2 andranno indicati i codici relativi al tempo determinato o indeterminato. Nella colonna 3 andrà inserito l’importo del reddito. Per gli atleti under 23 che operano in società sportive professionistiche con un fatturato inferiore a 5 milioni di euro, è necessario utilizzare il codice 9 nella colonna 1 della SEZIONE I Quadro C. Prestare attenzione alla corretta indicazione dei codici e dei righi, a seconda del periodo di percezione dei redditi. Consultare le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori dettagli e chiarimenti. Se necessario, rivolgersi a un intermediario abilitato per assistenza nella compilazione del modello.