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Quante ore di formazione obbligatoria docenti 2025?

Gian Palmieri
Gian Palmieri
2025-09-08 23:39:22
Numero di risposte : 28
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Le ore 40+40 non sono ore solo dedicate alla formazione obbligatoria, ma riguardano altre importanti attività collegiali come i consigli di classe, la programmazione, i collegi docenti, i rapporti scuola-famiglia. Queste 80 ore sono regolamentate dall’art.44 del CCNL scuola 2019-2021. Queste ore devono essere svolte da tutto il personale docente anche se con contratto a tempo determinato. Anche i docenti in part time e quindi con il 50% delle ore di insegnamento, come sembra essere il suo caso, devono garantire per intero lo svolgimento delle attività funzionali all’insegnamento. Non esiste una riduzione oraria di queste ore per chi si trova in part time. Ovviamente chi ha meno classi, sarà impegnato meno ore nei consigli di classe.
Emanuela Sorrentino
Emanuela Sorrentino
2025-08-28 13:42:41
Numero di risposte : 18
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Una delle novità che caratterizza l’anno scolastico 2024/2025 per quanto riguarda l’orario di servizio dei docenti, è l’utilizzo della parte restante di tempo della quota massima di 80 ore finalizzate per le attività funzionali all’insegnamento, per attività di formazione programmata dal Collegio docenti con il PTOF. In buona sostanza se nel piano annuale delle attività si utilizzano 30 ore da dedicare ai Collegi docenti, ai dipartimenti e ai colloqui scuola famiglia e si utilizzano 20 ore per i consigli di classe dell’intero anno scolastico, significa che altre 30 ore si debbano dedicare alla formazione dei docenti. Ai sensi del comma 4 dell’art.44 del CCNL scuola 2019-2021, fermo restando che il tempo programmato per le attività collegiali, sono prioritarie per lo svolgimento di queste riunioni e sino ad un massimo di 40 + 40 ore, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti contrattuali, alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.
Danny Farina
Danny Farina
2025-08-19 17:50:23
Numero di risposte : 15
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Non ci sono vincoli orari minimi. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. Dunque, anche il contratto collettivo rimarca l’importanza della formazione, ma come nella legge 107/2015 mancano riferimenti precisi sui vincoli orari minimi. Si riafferma il principio del diritto-dovere di formarsi, ma non è prevista alcuna indicazione specifica sulle ore da svolgere. Tali ore devono rientrare nel computo delle attività funzionali all’insegnamento. Le ore che superano tale limite vanno retribuite con gli eventuali compensi previsti e concordati in contrattazione integrativa tramite il ricorso al Fondo per il MOF. L’importante è che sia erogata da enti accreditati per erogare i corsi. Abbiamo l’obbligo formativo di 25 ore ma non siamo obbligati a frequentare solo corsi imposti dal nostro istituto. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Formazione in servizio: le ore rientrano nelle 40 + 40 ore.
Odone Marchetti
Odone Marchetti
2025-08-19 05:17:11
Numero di risposte : 14
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I dipendenti pubblici dovranno dedicare 40 ore all’anno alla formazione obbligatoria. A partire dal 2025, ogni dipendente pubblico dovrà partecipare a corsi di formazione per un totale di 40 ore all’anno. Il principale rischio riguarda la pressione che l’obbligo delle 40 ore di formazione potrebbe esercitare sulle amministrazioni, specialmente quelle con risorse limitate. Le amministrazioni sono chiamate a monitorare l’efficacia degli interventi formativi e a verificare che questi contribuiscano realmente a migliorare la qualità del servizio pubblico. Le amministrazioni che devono predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione sono tenute a fornire informazioni dettagliate su ogni intervento formativo, tra cui il numero di ore previste per ogni corso. Nel monitoraggio, le amministrazioni dovranno registrare quante persone hanno effettivamente completato i percorsi formativi.
Flavio Marini
Flavio Marini
2025-08-06 17:11:26
Numero di risposte : 12
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La formazione obbligatoria permanente e strutturale per docenti è incentrata sulle competenze digitali e sull’utilizzo critico e responsabile degli strumenti digitali. Molte scuole si sono preoccupate di fare frequentare ai docenti non specializzati sul sostegno un minimo di 25 ore di corsi di formazione obbligatoria sull’inclusione, anche se in realtà dalla legge 107/15 non è definito un monte ore fisso. La formazione obbligatoria va svolta nelle ore di servizio. Nessuna legge dello Stato impone ore aggiuntive di lavoro per portare a termine la formazione, pertanto questo obbligo può tranquillamente essere portato a termine all’interno della 40 ore dedicate alle attività di collegio docenti, oppure alle 40 ore dedicate ai consigli di classe. La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, che viene definita dal comma 124 della legge 107/2015, non ha alcun vincolo di ore annuali o triennali. La formazione, anche se imposta per legge, rimane oggetto di contrattazione di delibera collegiale e il suo svolgimento è da completare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio. Nelle funzione del docente rientra anche la formazione e l’aggiornamento e che, perciò, devono essere svolte nelle 40 ore destinate a tali attività. La formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori, ma sono le singole scuole che, localmente, sono chiamate a quantificare l’obbligo in termini di Unità Formative, indicando anche attività valide per assolverlo.
Elda Battaglia
Elda Battaglia
2025-07-31 16:03:12
Numero di risposte : 18
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La legge 107/15 non definisce alcun monte ore fisso. Le scuole, a livello locale, invece, sono chiamate a quantificare l'obbligo in termini di Unità Formative. Le scuole indicano anche le attività valide per assolverlo. Le attività sono formazione in presenza e a distanza, sperimentazione didattica documentata, lavoro in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione e rendicontazione, progettazione.
Cosimo Villa
Cosimo Villa
2025-07-22 02:30:27
Numero di risposte : 12
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La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA: n° 4 ore di Formazione Generale. La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA: n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori. La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA: formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni. La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA: formazione/aggiornamento per “Addetto al Primo Soccorso” e “Addetto Antincendio”. I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concordare. I docenti e gli ATA che hanno svolto la formazione di 12 ore prima dell’a.s. 2020-2021 dovranno svolgere l’aggiornamento di 6 ore.