Quali sono le novità per la tassazione del lavoro dipendente nel 2025?

Rosalino De rosa
2025-07-12 11:51:41
Numero di risposte
: 5
Le principali misure concernenti l’IRPEF 2025, su aliquote, scaglioni e detrazioni: i commi 2 e 3 dell’art. 1 della L. 207/2024, in relazione all’IRPEF, per il 2025, prevedono: la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote: 23% per i redditi fino a 28.000 euro 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro 43% per i redditi superiori a 50.000 euro l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15mila euro il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo finalizzato a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare l’esclusione dal beneficio del trattamento integrativo di alcuni soggetti.
Il comma 4 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, in una percentuale che varia a seconda del reddito.
Il comma 6 riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro.
I contributi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se versati per familiari non fiscalmente a carico, se rispettano i requisiti previsti dall’art. 51, co. 2, lett. a) TUIR.
È previsto un ampliamento dei fringe benefit per gli anni 2025-2027 (commi 390-391 della legge di bilancio 2025) a utenze domestiche, canoni di locazione e interessi sul mutuo prima casa non concorrono al reddito le somme versate ai lavoratori, per canoni o spese di locazione dai datori di lavoro, nei primi due anni dall’assunzione, entro 5.000 €/anno, e in caso di distanza superiore a 100 km da precedente residenza (commi 386-389).

Concetta Sorrentino
2025-07-12 07:30:52
Numero di risposte
: 9
Dal 2025, la riforma IRPEF introdotta nel 2024 viene confermata e resa permanente.
Questo significa che gli scaglioni di reddito rimangono invariati, e le aliquote marginali sono state confermate come segue:
fino a 28.000 €: 23%
tra 28.001 € e 50.000 €: 35%
oltre 50.000 €: 43%.
La detrazione massima per redditi fino a 15.000 € aumenta a 1.955 €.
Per redditi tra 15.001 € e 28.000 €, la detrazione è di 1.910 € con un’ulteriore somma decrescente.
Sopra i 28.000 €, è prevista una detrazione progressivamente ridotta fino a un reddito massimo di 50.000 €.
Sono previste:
una somma integrativa per redditi fino a 20.000 €, calcolata in percentuale sul reddito, in sostituzione dell’esonero IVS in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Questa misura sarà di importo variabile tra il 4,8% e il 7,1% del reddito del lavoratore e verrà riconosciuta mensilmente direttamente in busta paga.
una detrazione aggiuntiva di 1.000 € per redditi tra 20.001 € e 32.000 €, ridotta progressivamente fino a 40.000 €.
Le novità vengono applicate automaticamente dal sostituto d’imposta.
Non è necessario che i lavoratori facciano esplicita richiesta, salvo richiedere espressamente la non applicazione qualora ritengano di non averne diritto.
Le verifiche finali di spettanza avverranno in sede di conguaglio.
A partire dal 1° gennaio 2025, le spese di rappresentanza sostenute dai lavoratori in trasferta, per essere considerate deducibili per le imprese e continuare ad essere esenti per il lavoratore, dovranno essere effettuate con strumenti tracciabili.
L’ambito di applicazione della norma riguarda:
spese di rappresentanza;
spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi;
rimborsi spese per vitto, alloggio e trasporti per lavoro dipendente.
In assenza di pagamenti tracciabili, dunque, le spese sostenute dal lavoratore in trasferta saranno per lui imponibili e non deducibili per il datore di lavoro.
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