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Qual è il termine di prescrizione per la responsabilità extracontrattuale?

Lamberto Fabbri
Lamberto Fabbri
2025-07-17 06:01:48
Numero di risposte : 4
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Il termine di prescrizione per la responsabilità extracontrattuale è stabilito dall'Art. 2947 c.c. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato prende conoscenza del danno e del responsabile. Questo principio è stato chiarito dalla giurisprudenza per garantire una tutela effettiva dei diritti. La prescrizione per i fatti illeciti, come incidenti stradali o responsabilità extracontrattuale, è di 5 anni. La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il termine di prescrizione si riferisce al periodo entro cui è possibile richiedere un indennizzo per i danni subiti. Dopo il termine previsto dalla legge, il diritto si estingue e non può essere più esercitato. Interruzione della prescrizione: il termine si azzera e ricomincia a decorrere, ad esempio con l’invio di una lettera di messa in mora. Sospensione della prescrizione: il termine rimane fermo per specifiche circostanze, come l’impossibilità di agire per cause di forza maggiore. Prescrizioni brevi: alcune materie prevedono termini ridotti, come i 2 anni per i danni derivanti dalla circolazione stradale.
Liborio Messina
Liborio Messina
2025-07-09 15:52:18
Numero di risposte : 13
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Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 17 gennaio 2025, n. 140. Quanto alla domanda di risarcimento danni, va disattesa l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Ed ancora, «In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all’esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità». Nella vicenda in esame, la convenuta ha sostenuto nella comparsa di costituzione la decorrenza del termine dalla data di perfezionamento dei singoli ordini, riferendo la prescrizione contrattuale ordinaria decennale agli acquisti effettuati prima del decennio antecedente la notifica della citazione. Pur tuttavia, in forza dei principi di diritto innanzi esposti, non avendo allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell’azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla la quale ha accertato la violazione da parte dell’Istituto di Credito, tra le altre, di carenze procedurali e di irregolarità comportamentali che hanno riguardato le procedure per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, con specifico riferimento alle modalità di profilatura della clientela e dei prodotti, alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti. Per tali ragioni l’eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall’indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.