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Cosa dice l'articolo 2048 del codice civile?

Ivonne Russo
Ivonne Russo
2025-07-09 13:44:36
Numero di risposte : 13
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L’art. 2048 del Codice Civile stabilisce che gli insegnanti sono responsabili patrimonialmente per i danni arrecati a terzi dagli alunni durante il tempo in cui sono loro affidati, se non provano di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare i danni. Questo è una forma di responsabilità civile molto grave perché, in caso di danno fa scattare la presunzione di responsabilità dell’insegnante che deve cercare di provare di non averne. L’art. 61 della L. n° 312/80 ha ridotto di molto tale responsabilità prevedendo che essa sia limitata solo ai casi di dolo, cioè la volontà di far provocare il danno dall’alunno o l’assoluta inerzia per evitarlo pur potendolo, oppure ai casi di colpa grave, cioè negligenza totale nel controllo degli alunni. In tali casi, come in quelli di colpa lieve, esiste la responsabilità diretta dell’amministrazione scolastica. Per tanto il danneggiato può chiamare in giudizio per il risarcimento del danno, direttamente l’amministrazione. Qualora il danneggiato abbia iniziato la causa contro l’insegnante, questi ha diritto ad essere sostituito nel processo dall’amministrazione scolastica che, in caso di perdita e solo nei casi di dolo o colpa grave, può rivalersi nei confronti dell’insegnante.
Giovanni Serra
Giovanni Serra
2025-07-09 13:27:41
Numero di risposte : 8
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Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Dunque il fatto illecito del minore è il risultato di una educazione non adeguata e di una mancata vigilanza. Non emancipati - Che non significa incapaci di intendere e di volere, bensì responsabili di un fatto illecito il cui accadimento non è stato impedito da una adeguata educazione e vigilanza. Una volta che i figli diverranno “emancipati” i genitori saranno sottratti da tale responsabilità in quanto con l’emancipazione dei figli congiuntamente decade la “patria podestà”. La norma termina affermando che coloro che avrebbero dovuto educare e vigilare sul minore “ sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.