Qual è la differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?

Nicola Damico
2025-07-19 21:52:11
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: 14
La terminologia usata non deve trarre in inganno e non bisogna pensare che la responsabilità contrattuale nasca solo in presenza di un contratto.
È sufficiente l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, che può scaturire anche da altre fonti indicate dall’articolo 1173 c.c.
La distinzione di cui si tratta non ha un valore meramente teorico: la disciplina cui è assoggettata ciascuna sua forma presenta connotati differenti, anche se esistono norme comuni.
La prima diversità consiste nell’onere della prova.
Mentre nella responsabilità extracontrattuale esso è a carico del danneggiato per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l’atteggiamento soggettivo dell’autore, in quella contrattuale l’onere della prova è invertito.
In ogni caso di inadempimento il legislatore presume la colpa del debitore esonerando il danneggiato dal relativo onere probatorio.
L'altra diversità è nella valutazione del danno.
Nella responsabilità extracontrattuale, infatti, vanno risarciti tutti i danni siano essi prevedibili o non prevedibili.
In quella contrattuale, quando non si ravvisi il dolo, sono da risarcire solo i danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.
Una ulteriore differenza riguarda l’istituto della mora che, mentre nella responsabilità contrattuale non opera mai automaticamente al ritardo, potendosi configurare una tolleranza del creditore al ritardo, in quella extracontrattuale invece essa opera ex re in quanto non è possibile al contrario ammettere alcuna tolleranza.
Inoltre sono molto differenti i tempi della prescrizione.
L’articolo 2947 CC introduce una prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale riducendolo a due anni per i danni da circolazione di veicoli.
Viceversa in campo contrattuale, stante l’esplicito riferimento dell’articolo 2947 al fatto illecito, si applica la regola generale dell’articolo 2946 che prevede il termine di decorrenza decennale, salvi termini più brevi per alcuni tipi di contratti.

Morgana Galli
2025-07-09 12:18:10
Numero di risposte
: 14
La responsabilità è contrattuale, o da inadempimento di un’obbligazione, o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico o il generico precetto del neminem laedere.
Mentre nella responsabilità contrattuale non si prescinde dall’elemento soggettivo, nella responsabilità extracontrattuale vi è una forte tendenza a collegare la responsabilità alla sola sussistenza del danno e ciò in relazione soprattutto all’esercizio di determinate attività.
La responsabilità, di regola, è diretta: cioè ciascun soggetto, che abbia la capacità d’intendere e di volere, risponde del danno che egli stesso ha cagionato con la propria azione od omissione.
Un soggetto può anche essere obbligato per il fatto illecito altrui.
È questa quella che viene detta responsabilità indiretta, il cui fondamento veniva una volta riallacciato a una culpa in vigilando o a una culpa in eligendo, ma che la dottrina più recente riconduce con maggiore esattezza a una responsabilità senza colpa.
Si ha, in altri termini, una situazione del tutto identica a quella dei casi in cui, anche secondo la dottrina tradizionale, è configurabile la responsabilità oggettiva.
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