Qual è il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità extracontrattuale?

Giuliana Gallo
2025-07-09 13:51:02
Numero di risposte
: 16
Quanto alla domanda di risarcimento danni, va disattesa l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale, per la quale opera il termine decennale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale.
In tema di risarcimento del danno, la parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all’esterno i danni dedotti in giudizio, costituendo la valutazione della relativa prova una “quaestio facti”, incensurabile in sede di legittimità.
Pur tuttavia, in forza dei principi di diritto innanzi esposti, non avendo allegato e provato la conoscenza o conoscibilità da parte dell’azionista del danno dedotto in giudizio in data antecedente, la stessa, sulla base degli atti acquisiti, non può che ricondursi alla pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584.
Per tali ragioni l’eccezione di prescrizione va rigettata, non risultando decorso il termine decennale, decorrente dall’indicata conoscenza o conoscibilità del danno alla data di introduzione del presente giudizio.

Grazia Amato
2025-07-09 11:43:27
Numero di risposte
: 15
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno si riferisce al periodo entro cui è possibile richiedere un indennizzo per i danni subiti.
Il Codice Civile italiano regola questa materia principalmente con l’Art. 2947 c.c. che stabilisce una prescrizione di 5 anni per i fatti illeciti, come incidenti stradali o responsabilità extracontrattuale.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato prende conoscenza del danno e del responsabile.
Questo principio è stato chiarito dalla giurisprudenza per garantire una tutela effettiva dei diritti.
Ad esempio, in caso di responsabilità medica, la prescrizione decorre dal momento in cui il paziente scopre l’errore medico.
Lo stesso vale per i danni ambientali o patrimoniali complessi, dove la consapevolezza del danno può emergere solo dopo un certo periodo.
Alcune situazioni prevedono termini di prescrizione diversi o cause di interruzione e sospensione.
Tra le più comuni troviamo la sospensione della prescrizione, il termine rimane fermo per specifiche circostanze, come l’impossibilità di agire per cause di forza maggiore.
Prescrizioni brevi, alcune materie prevedono termini ridotti, come i 2 anni per i danni derivanti dalla circolazione stradale, ma per la responsabilità extracontrattuale il termine è di 5 anni.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato prende conoscenza del danno e del responsabile.
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