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Quali sono le novità per le donazioni indirette nel 2025?

Damiana Valentini
Damiana Valentini
2025-07-16 19:55:31
Numero di risposte : 11
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Le donazioni indirette saranno soggette a tassazione solo se superano determinate franchigie di valore. In tema di donazioni in vita, invece, un’altra novità stabilita dal nuovo decreto è che tali atti non entrino nell’asse ereditario ai fini della base imponibile delle successioni. Le liberalità d’uso, come le spese di educazione e mantenimento, saranno escluse dall’imposizione fiscale. In particolare, il trasferimento d’azienda in ambito familiare diventa esentasse. Il Decreto Legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024, entrerà in vigore dal 4 ottobre 2024 con applicazione dal 1° gennaio 2025. Questo provvedimento mira a semplificare le procedure e ad armonizzare le esenzioni, con l’obiettivo di razionalizzare e modernizzare il sistema tributario. Tra le nuove semplificazioni in materia di successioni c’è il caso dell’erede unico di età anagrafica non superiore ai 26 anni: in questa fattispecie le procedure e gli adempimenti si snelliscono. Banche e altri intermediari finanziari devono infatti consentire lo sblocco delle attività oggetto di successione anche prima della presentazione della relativa dichiarazione da parte del giovane erede, purché nell’asse ereditario vi siano beni immobili. Lo svincolo deve riguardare però le sole somme necessarie all’erede per versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo dovute per il trasferimento a suo favore di tali beni immobili ereditati per successione. Se il disponente o il trustee versano il tributo dovuto al momento del conferimento dei beni o all’apertura della successione ma in assenza di una chiara definizione della categoria dei beneficiari – classe di parenti o affini per i quali la tassazione (aliquota e franchigia) è omogenea – viene applicata l’aliquota più elevata senza tenere conto delle franchigie.
Caterina Grasso
Caterina Grasso
2025-07-16 18:35:16
Numero di risposte : 12
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Con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo i criteri per l’accertamento delle donazioni indirette, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dai Dlgs 87/2024 e 139/2024. Grazie alla riformulazione dell’art. 56-bis del T.U. successioni e donazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2025: Eliminata la soglia minima di 180.769 euro. Confermata la condizione che la donazione debba emergere esclusivamente in sede di procedimento tributario per essere accertabile. La nuova norma chiarisce che la tassazione delle donazioni indirette non è obbligatoria, ma può essere volontaria per ottenere un’aliquota agevolata. Se si sceglie di registrare spontaneamente la donazione: 4% tra coniugi o parenti in linea retta; 6% tra fratelli. Se invece la donazione viene accertata durante un controllo fiscale: Aliquota fissa all’8%. Indipendentemente dalla modalità di tassazione, restano valide le franchigie: 1 milione di euro per coniugi e parenti in linea retta; 100.000 euro tra fratelli; 1,5 milioni di euro se il donatario è un disabile grave. Oltre tali soglie, si applicano le aliquote sopra indicate.
Sandra Damico
Sandra Damico
2025-07-16 15:39:42
Numero di risposte : 6
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Donazioni indirette: nuove regole di accertamento La circolare n. 3/2025 chiarisce il rinnovato articolo 56-bis: le liberalità indirette sono ora soggette a imposta solo se dichiarate nel corso di procedimenti tributari. Eliminata la soglia dei 350 milioni di lire, prima necessaria per l’accertamento. Ora, ogni donazione indiretta dichiarata in procedimenti fiscali può essere tassata con aliquota dell’8% sulla parte eccedente la franchigia. È anche possibile la registrazione volontaria dell’atto, con applicazione dell’imposta secondo aliquote e franchigie del TUS. Coacervo donativo: solo per le franchigie Il nuovo impianto normativo supera il coacervo successorio, abrogando l’art. 8, c. 4 del TUS. Sopravvive il coacervo donativo ma limitatamente al calcolo della franchigia: si sommano i valori delle donazioni precedenti tra stesso donante e beneficiario; Sono escluse le donazioni dal 25/10/2001 al 28/11/2006, quelle a imposta fissa e quelle elencate all’art. 1, c. 4 del TUS.