Cosa prevede la nuova legge sulle successioni?

Liborio Costantini
2025-07-16 20:14:18
Numero di risposte
: 10
La normativa valida fino al 31/12/2024 prevede che l’imposta di successione viene liquidata d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, anche se la dichiarazione di successione è stata presentata dopo la scadenza del termine ma prima della notifica dell’accertamento d’ufficio. La normativa che sarà vigente dal 01/01/2025 prevedrà che i soggetti obbligati al pagamento autoliquideranno l’imposta di successione, anche se la dichiarazione di successione verrà presentata dopo la scadenza del termine ma prima della notifica dell’accertamento d’ufficio. Il pagamento dovrà essere effettuato dal contribuente nel termine di 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate effettuerà una verifica sulla regolarità dell’autoliquidazione, anche servendosi di procedure automatizzate. Eventualmente, andrà a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile. Per quanto concerne la determinazione dell’imposta di successione, rimangono in vigore le franchigie nei confronti dei parenti più stretti. Vi è una franchigia del valore di 1 milione di euro a favore del coniuge e dei parenti in linea retta. Alla parte eccedente la franchigia verrà applicata una aliquota del 4%. Vi è una franchigia del valore di 100 mila euro a favore di fratelli e sorelle. Alla parte eccedente la franchigia verrà applicata una aliquota del 4%. Nei confronti degli altri soggetti invece non si applicherà alcuna franchigia, e varranno le seguenti aliquote: il 6 % a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, 8% a favore degli altri soggetti. L’imposta di successione viene applicata anche ai trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. L’applicazione dell’imposta avviene al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari. Viene istituita l’autoliquidazione dell’imposta di registro da parte dei soggetti obbligati al pagamento. Vengono modificate le discipline riguardanti le rendite vitalizie e di usufrutto. Viene modificata la disciplina riguardante l’assolvimento dell’imposta di bollo. Viene modificata la disciplina avente ad oggetto l’aggiornamento delle intestazioni catastali. Nel caso di diritti di usufrutto, uso e abitazione non sarà più necessario presentare una domanda di voltura con la quale si richiede l’aggiornamento dei dati catastali, ma quest’ultimo viene effettato d’ufficio direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Gabriella Pagano
2025-07-16 19:24:01
Numero di risposte
: 10
La nuova legge sulle successioni prevede le modifiche all’articolo 1 del Tus, concernente l’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni, che ora ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti “a titolo gratuito”, nonché quelli “derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.
L’introduzione del principio dell’autoliquidazione dell’imposta, previsto dall’articolo 27, comma 2, del Testo unico, prevede che l’imposta sia liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione.
Il pagamento è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, pertanto, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni.
La norma precisa, inoltre, che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipocatastali.
La disciplina relativa alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione, da presentarsi, in via generale, telematicamente, individua espressamente tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione anche i trustee (in caso di trust testamentario).
La deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, esistenti alla data di apertura della successione, prevede che tali debiti sono deducibili se impiegati, tra l’altro, in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche.
Le modifiche introdotte hanno effetto per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025.
Il novellato articolo 36 del Tus prevede ora, al comma 5-bis, l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in favore degli enti del Terzo settore, nonché di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del Tus.
L’abrogazione della normativa disciplinante l’istituto del cosiddetto “coacervo successorio” è un’altra delle novità introdotte dalla nuova legge.
L’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette prevede che non è più richiesta la condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato un incremento patrimoniale “superiore all’importo di 350 milioni di lire”.
Alle liberalità anzidette si applica l’aliquota dell’8% per la parte eccedente l’eventuale franchigia.
Laddove la registrazione delle liberalità indirette sia effettuata volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote sia le eventuali franchigie di cui all’articolo 56 del Tus.

Marianita D'angelo
2025-07-16 18:35:51
Numero di risposte
: 13
La nuova legge sulle successioni introduce il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, che ora è liquidata da parte dell’ufficio. Con la Dichiarazione di successione, l’imposta viene autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. La presentazione della dichiarazione avviene per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. I non residenti possono inviare per posta raccomandata A/R. In merito ai trust si stabilisce espressamente l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni anche ai “trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”, ove determinino arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari e le relative franchigie e aliquote trovano applicazione in base al rapporto tra disponente e beneficiario. La norma consente al disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, al trustee di assolvere anticipatamente l’imposta, in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione. In merito alla cessione di azienda, si introduce la possibilità, nei casi di cessioni riguardanti l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, di applicare separatamente le aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo, a condizione che sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo. La base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, sia determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento e sottraendo le passività.
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