La nuova legge sulle successioni prevede le modifiche all’articolo 1 del Tus, concernente l’oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni, che ora ricomprende, oltre ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte o per donazione, i trasferimenti di beni e diritti “a titolo gratuito”, nonché quelli “derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”.
L’introduzione del principio dell’autoliquidazione dell’imposta, previsto dall’articolo 27, comma 2, del Testo unico, prevede che l’imposta sia liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione.
Il pagamento è effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, pertanto, entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni.
La norma precisa, inoltre, che lo svincolo delle attività è ammesso per il solo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi alle somme dovute per il versamento in autoliquidazione di altri tributi quali l’imposta di successione, i tributi speciali e le tasse per i servizi ipocatastali.
La disciplina relativa alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione, da presentarsi, in via generale, telematicamente, individua espressamente tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione anche i trustee (in caso di trust testamentario).
La deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, esistenti alla data di apertura della successione, prevede che tali debiti sono deducibili se impiegati, tra l’altro, in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche.
Le modifiche introdotte hanno effetto per le successioni aperte e gli atti a titolo gratuito fatti a partire dal 1° gennaio 2025.
Il novellato articolo 36 del Tus prevede ora, al comma 5-bis, l’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in favore degli enti del Terzo settore, nonché di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del Tus.
L’abrogazione della normativa disciplinante l’istituto del cosiddetto “coacervo successorio” è un’altra delle novità introdotte dalla nuova legge.
L’attività accertativa in relazione alle liberalità indirette prevede che non è più richiesta la condizione per la quale dette liberalità debbano aver determinato un incremento patrimoniale “superiore all’importo di 350 milioni di lire”.
Alle liberalità anzidette si applica l’aliquota dell’8% per la parte eccedente l’eventuale franchigia.
Laddove la registrazione delle liberalità indirette sia effettuata volontariamente, si applica l’imposta tenendo in considerazione sia le aliquote sia le eventuali franchigie di cui all’articolo 56 del Tus.