Le liberalità diverse dalle donazioni rilevano ai fini impositivi considerati dalla norma in questione. La norma di riferimento è contenuta nell’art. 56-bis del D. Lgs. n. 346 del 1990, il quale ammette che l’Agenzia delle Entrate accerti l’esistenza di uno o più atti di liberalità indiretta qualora l’attribuzione patrimoniale gratuita emerga nel corso di un’attività di controllo delle imposte sui redditi, a condizione che la natura liberale dell’attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente e che sia superata una determinata soglia di rilevanza fiscale.
Le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito dei procedimenti diretti all’accertamento dei tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti.
In particolare, per le fattispecie di liberalità indirette imponibili, come sopra individuate, l’aliquota da applicare è quella dell’8% sul valore che eccede la franchigia, attualmente la percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario.