È un vincolo che viene costituito, attraverso l’atto di un notaio, su beni immobili, titoli di credito, beni mobili registrati e universalità di mobili.
Possono creare un fondo patrimoniale solo le coppie sposate.
Il fondo patrimoniale non comporta il trasferimento della proprietà o del possesso del bene a favore di terzi, ma implica solo che il bene medesimo viene assoggettato a una destinazione che è vincolante: soddisfare i bisogni della famiglia e preservarla contro eventuali difficoltà future.
La proprietà dei beni inseriti nel fondo può spettare ad uno o entrambi i coniugi o, addirittura, anche a terzi soggetti.
L’amministrazione, invece, spetta a tutti e due i coniugi.
Per vendere o vincolare i beni del fondo patrimoniale è necessario il consenso di tutti e due i coniugi.
Nei primi cinque anni dall’atto notarile, il fondo patrimoniale è sempre revocabile se si riesce a dimostrare che esso è stato costituito al solo scopo di frodare le pretese dei creditori e che il debito già sussisteva alla data di costituzione del fondo.
Pertanto è quasi inutile o comunque rischioso istituire un fondo patrimoniale quando già il debito è stato già contratto.
Non qualsiasi tipo di bene può essere inserito nel fondo patrimoniale.