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Fondo patrimoniale: è sempre protetto?

Benedetta De rosa
Benedetta De rosa
2025-05-16 17:23:58
Numero di risposte : 6
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Il fondo patrimoniale offre una protezione limitata nei confronti dei creditori. In linea generale, i creditori non possono aggredire i beni vincolati nel fondo per debiti che non sono stati contratti per esigenze familiari. Tuttavia, esistono delle eccezioni. Se il debitore ha contratto un debito per finalità estranee ai bisogni familiari, i creditori non possono agire sui beni in questione. Al contrario, se il debito il contatto avviene per soddisfare necessità legate alla famiglia, i creditori possono agire sui beni. Inoltre, i creditori possono attaccare il fondo patrimoniale in caso di frode o se dimostrano che il fondo è stato costituito con l’intento di sottrarre beni alle loro azioni. Solo in determinati casi può essere considerato inattaccabile dai creditori. La protezione è valida esclusivamente per i debiti contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia. Inoltre, è necessario che il creditore fosse a conoscenza del fatto che il debito non riguardava necessità familiari. Un altro caso di inattaccabilità è rappresentato dalla prescrizione: se il creditore non agisce entro i termini di legge, perde il diritto di rivalersi sui beni del fondo patrimoniale.
Egisto Giordano
Egisto Giordano
2025-05-16 17:14:02
Numero di risposte : 5
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I beni del fondo e i relativi proventi non sono aggredibili dai creditori dei coniugi per debiti estranei ai bisogni della famiglia ex art. 170 c. c. Possono invece i creditori soddisfarsi sul fondo, anche se successivi alla costituzione dello stesso, per crediti sorti per bisogni familiari. La prima importante demolizione del fondo patrimoniale è avvenuta con l’art. 2929-bis del c. c. che ha reso pignorabile lo stesso anche per debiti estranei alle esigenze familiari se il creditore trascrive, nei pubblici registri, il suo pignoramento entro l’anno successivo alla costituzione del fondo stesso. Affinché la tutela del fondo sia efficace devono, quindi, trascorrere 12 mesi dalla sua costituzione senza che nessuno promuova azione esecutiva. Il fondo risulta quindi aggredibile anche dai creditori dell’attività lavorativa dei coniugi, sia essa imprenditoriale che professionale. Il fondo risulta quindi inattaccabile solo per debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria come potrebbe essere un viaggio vacanza o caratterizzati da intenti speculativi come un investimento mal riuscito.
Asia Fontana
Asia Fontana
2025-05-16 16:43:34
Numero di risposte : 6
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Il fondo patrimoniale è sempre pignorabile se il debito – sia esso insorto prima o dopo la sua costituzione – si riferisce a bisogni della famiglia. I bisogni della famiglia sono tutti quelli che servono al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del nucleo familiare, comprese quelle dei figli. Quando il debito – anteriore o successivo alla costituzione del fondo – si riferisce a spese meramente voluttuarie o puramente speculative, il fondo patrimoniale è inattaccabile. Il fondo patrimoniale è inattaccabile quando, per debiti successivi alla costituzione del fondo, siano decorsi 5 anni dalla annotazione del fondo nell’atto di matrimonio. Il fondo patrimoniale è inattaccabile quando, per debiti successivi alla costituzione del fondo, il titolare del fondo abbia comunque altri beni svincolati dal fondo stesso che potrebbero eventualmente essere pignorati dal creditore per far valere le proprie ragioni.
Rosita Pagano
Rosita Pagano
2025-05-16 16:30:07
Numero di risposte : 4
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Il fondo patrimoniale permette di proteggere i beni ovvero non possono essere pignorati dai creditori, ma bisogna fare due distinzioni: debiti anteriori al fondo patrimoniale; debiti posteriori al fondo patrimoniale. Nel primo caso, il fondo non tutela dai debiti anteriori alla nascita dell’istituto, in quanto si considera in cui è nata l’obbligazione e non quando si è determinata la morosità. Inoltre, per i pignoramenti iscritti nei registri immobiliari entro un anno dalla costituzione del vincolo, il fondo decade subito e la procedura si avvia automaticamente. Mentre, per i pignoramenti oltre un anno dalla costituzione è necessario che il creditore proceda con un’azione revocatoria, a condizione che non siano trascorsi più di 5 anni dall’annotazione del fondo patrimoniale e che il debitore non sia titolare di ulteriori beni facilmente aggredibili. Tuttavia, il fondo patrimoniale non è mai aggredibile trascorsi 5 anni dalla costituzione o quando il debitore risulta essere titolare di ulteriori beni facilmente pignorabili dal creditore. Sul secondo punto ovvero per i debiti successivi al vincolo di destinazione, anche dopo i 5 anni dalla sua annotazione, il fondo continua ad essere pignorabile per tutti i successivi debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia. Si intende di obbligazioni create per realizzare le esigenze indispensabili per il soddisfacimento della famiglia e quelle volte al pieno mantenimento, benessere e sviluppo della famiglia stessa o al potenziamento della sua capacità lavorativa. Quindi, i debiti per il quale il fondo patrimoniale riesce a tutelare sono per quelli contratti per soddisfare le esigenze superflue o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Giuliana Giuliani
Giuliana Giuliani
2025-05-16 13:44:00
Numero di risposte : 3
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Il fondo patrimoniale legittimamente costituito non può essere oggetto di riscossione coattiva. Ai fini della realizzazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, i beni oggetto di atti simulati o fraudolenti devono poter essere oggetto di apprensione da parte dell’Erario. Il che, evidentemente, non è possibile laddove il bene non possa essere oggetto, appunto, di riscossione coattiva, come nel caso di fondo patrimoniale legittimamente costituito.