Il fondo patrimoniale permette di proteggere i beni ovvero non possono essere pignorati dai creditori, ma bisogna fare due distinzioni: debiti anteriori al fondo patrimoniale; debiti posteriori al fondo patrimoniale.
Nel primo caso, il fondo non tutela dai debiti anteriori alla nascita dell’istituto, in quanto si considera in cui è nata l’obbligazione e non quando si è determinata la morosità.
Inoltre, per i pignoramenti iscritti nei registri immobiliari entro un anno dalla costituzione del vincolo, il fondo decade subito e la procedura si avvia automaticamente.
Mentre, per i pignoramenti oltre un anno dalla costituzione è necessario che il creditore proceda con un’azione revocatoria, a condizione che non siano trascorsi più di 5 anni dall’annotazione del fondo patrimoniale e che il debitore non sia titolare di ulteriori beni facilmente aggredibili.
Tuttavia, il fondo patrimoniale non è mai aggredibile trascorsi 5 anni dalla costituzione o quando il debitore risulta essere titolare di ulteriori beni facilmente pignorabili dal creditore.
Sul secondo punto ovvero per i debiti successivi al vincolo di destinazione, anche dopo i 5 anni dalla sua annotazione, il fondo continua ad essere pignorabile per tutti i successivi debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.
Si intende di obbligazioni create per realizzare le esigenze indispensabili per il soddisfacimento della famiglia e quelle volte al pieno mantenimento, benessere e sviluppo della famiglia stessa o al potenziamento della sua capacità lavorativa.
Quindi, i debiti per il quale il fondo patrimoniale riesce a tutelare sono per quelli contratti per soddisfare le esigenze superflue o caratterizzate da intenti meramente speculativi.