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Fondo patrimoniale: come si costituisce?

Lisa Benedetti
Lisa Benedetti
2025-06-11 08:26:57
Numero di risposte: 6
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale può essere costituito da un solo coniuge, entrambi i coniugi, un terzo: ciò può avvenire sia con atto pubblico, sia con testamento. La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali. Possono formare oggetto del fondo patrimoniale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati, rendendoli nominativi attraverso annotazione del vincolo, o comunque tutti i beni che consentono la pubblicità del vincolo al quale sono sottoposti. Il fondo patrimoniale costituisce un vincolo posto nell’interesse della famiglia su un complesso di beni determinati, trattasi di un patrimonio separato avente la funzione di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione che esistono nell’ambito della famiglia. L’atto tra vivi di costituzione del fondo patrimoniale è considerato un atto di liberalità, a titolo gratuito.
Massimiliano Piras
Massimiliano Piras
2025-06-01 13:43:37
Numero di risposte: 2
La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di ciascuno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo. L'atto di costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.c., deve essere redatto per atto pubblico, ovvero davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni. Inoltre, nell'ipotesi di costituzione su iniziativa di un terzo, il codice civile prevede che essa possa avvenire non solo per atto tra vivi, nel qual caso essa si perfeziona soltanto in seguito all'accettazione da parte dei coniugi, ma anche mortis causa ovvero mediante testamento. In ogni caso, affinchè la costituzione del fondo sia opponibile ai terzi, occorre che l'atto di costituzione venga annotato a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162, comma 4, c.c., così come per tutte le convenzioni matrimoniali. Al fine di rendere noti i beni concretamente assoggettati al vincolo di destinazione, il fondo patrimoniale deve essere trascritto anche sui pubblici registri, qualora abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati.
Gregorio Valentini
Gregorio Valentini
2025-05-28 04:00:48
Numero di risposte: 1
La costituzione del fondo patrimoniale deve avvenire con atto pubblico e quindi con atto notarile. La titolarità dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi. L’atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio allo scopo di renderlo opponibile ai soggetti terzi. Il fondo patrimoniale non è soggetto passivo ai fini delle imposte dei redditi e gli eventuali frutti derivanti dai beni in fondo patrimoniale devono essere dichiarati dai coniugi secondo le ordinarie regole fiscali. In merito alle imposte indiritte da pagarsi per il trasferimento dei beni in fondo va puntata l’attenzione sul fatto che vi sia o meno un “trasferimento” (c.d. effetto traslativo) della proprietà dei beni. Se, come spesso avviene, i beni oggetto di trasferimento nel fondo patrimoniale sono già beni di proprietà dei coniugi non vi è effetto traslativo e quindi non vi è tassazione derivante dal trasferimento.
Leonardo Pellegrino
Leonardo Pellegrino
2025-05-16 14:11:51
Numero di risposte: 5
La costituzione del fondo patrimoniale deve essere trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari a norma e per gli effetti di cui agli articoli 2643, 2644, 2647 e 2684 del codice civile. Ma tali trascrizioni non garantiscono l’opponibilità del fondo ai terzi interessati, cosa che avviene solo dal momento in cui la costituzione del fondo viene annotata, al pari di qualsiasi altra convenzione patrimoniale, nell’atto di matrimonio delle parti interessate. La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c. – compresa tra le convenzioni matrimoniali secondo quanto ritenuto dalla corte di merito con affermazione che non può più essere posta in discussione – è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il terzo comma “che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia” (inidonea ad assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. L’annotazione deve avvenire secondo quanto stabilito dall’articolo 69 – lettera b) e 102 del Dpr 3.11.2000, n.396. Si deve utilizzare la formula n. 184 – prima opzione – del D.M. 5.4.2002 (Nuovo Formulario), opportunamente adattata. Una volta ricevuta la convenzione, l’ufficiale di stato civile deve procedere senza indugio alla sua annotazione sull’atto di matrimonio delle parti interessate, sia che l’atto riguardi una convenzione matrimoniale (di cui all’articolo 162 del codice civile), sia che riguardi la costituzione del fondo patrimoniale (di cui all’articolo 167 del codice civile), essendo essa stessa una convenzione matrimoniale.