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Separazione Giudiziale: Chi Paga il Conto?

Marieva D'angelo
Marieva D'angelo
2025-05-23 13:50:29
Numero di risposte: 7
In caso di divorzio/separazione giudiziale il contributo congiunto sale da 43 a 98 euro e l’onorario degli avvocati sarà molto più elevato, arrivando anche a superare i 5 mila euro. Chi non può permetterselo, può comunque ricorrere al gratuito patrocinio ed essere anche escluso dal contributo unificato. In sede separazione o divorzio giudiziale, il coniuge che perde la causa dovrà anche farsi carico delle spese processuali, che di solito variano tra i 1.500 e i 4mila euro. Spesso alla parte più debole economicamente fra i separati o divorziati, oppure ai figli, spetta – a carico dell’altro– un cosiddetto assegno di mantenimento che è una sorta di garanzia al contributo equo di entrambi gli ex-coniugi alla vita familiare. Il quantum viene definito consensualmente oppure dal giudice a seconda del tipo di separazione/divorzio che si percorre. I versamenti sono generalmente mensili. Una volta ottenuto il divorzio, non essendo più valido il vincolo di assistenza materiale, si parla di assegno divorzile e non più di “mantenimento”. In una separazione consensuale, saranno i coniugi ad accordarsi e i magistrati verificheranno la conformità degli accordi alle norme di legge. In caso di separazione giudiziale invece, deciderà il giudice tenendo conto dei seguenti criteri: le attuali esigenze dei figli, il loro tenore di vita durante il matrimonio e il tempo di permanenza presso ciascun genitore.
Tolomeo Mariani
Tolomeo Mariani
2025-05-15 23:41:14
Numero di risposte: 7
In linea generale le spese legali seguono la cosiddetta «soccombenza». Il giudice condanna chi perde la causa a rimborsare all’avversario tutte le spese affrontate per il giudizio: tasse, bolli, notifiche, periti, parcella dell’avvocato. Diversa è l’ipotesi in cui le parti non trovano un accordo e sono costrette a farsi causa. Qui ciascun coniuge è tenuto a pagare al proprio avvocato la parcella per come concordato. Resta però la possibilità, per il giudice, di disporre la condanna alle spese nel caso in cui abbia accolto totalmente o parzialmente la domanda di un coniuge, condannando l’altro. Dunque, solo nel caso di separazione (o divorzio) giudiziale è previsto l’istituto della condanna alle spese legali, non essendo invece possibile per la procedura consensuale. Il giudice può disporre la cosiddetta «compensazione delle spese legali» quando la questione trattata è nuova, vi sono contrasti giurisprudenziali, vi è stato un capovolgimento della giurisprudenza o per altre valide ragioni evidenziate, di volta in volta, dal giudice.