Il fondo patrimoniale rappresenta tutt’ora un valido strumento che permette di destinare un patrimonio e relativi frutti al soddisfacimento di bisogni esclusivi della famiglia e che, in tal senso, tutela i beni ivi destinati contro le azioni esecutive poste in essere dai creditori per le obbligazioni contratte.
Il fondo patrimoniale consiste, dunque, nella individuazione di un vincolo grazie al quale determinati beni, immobili, o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito vengono destinati per far fronte ai bisogni esclusivi della famiglia.
L’effetto è quello di difendere i beni familiari dalle eventuali azioni dei creditori nell'ipotesi in cui l'attività imprenditoriale o professionale, svolta da uno dei coniugi, entri in crisi irreversibile o, addirittura, fallimentare.
Nel fondo patrimoniale possono essere assegnati beni immobili, mobili registrati quali automobile, azioni di società per azioni, titoli di credito e, secondo parte della giurisprudenza e dottrina, anche le quote di società a responsabilità limitata.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta, salvo pattuizione diversa, a entrambi i coniugi.
In costanza di fondo patrimoniale non è possibile alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice.