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Che cos'è il contratto in diritto?

Sandra Montanari
Sandra Montanari
2025-09-17 12:42:22
Numero di risposte : 24
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È l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Vi sono numerosi contratti c.d. tipici o nominati, ossia modelli di operazioni economiche tradotti in modelli normativi, previsti e disciplinati dalla legge. Le parti, però, nell'esercizio della loro autonomia patrimoniale, possono utilizzare anche schemi che non rientrano in alcun tipo legale, purché l'interesse perseguito sia meritevole di tutela. Si parla in tal caso di c.d. contratti atipici. Lo schema atipico può anche risultare dalla combinazione, in un unico atto, di più tipi contrattuali: in tali casi si parla di contratto misto.
Luce Longo
Luce Longo
2025-09-17 11:45:57
Numero di risposte : 12
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Il contratto è un vincolo giuridico formalizzato tra due o più parti, in grado di produrre effetti giuridici di costituzione, modifica od estinzione dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale. Il contratto è generalmente costituito da alcuni requisiti quali: le parti, ovvero i soggetti che intervengono nella stipula; l’accordo tra le parti, ovvero l’incontro delle volontà tra i soggetti che intervengono (non necessariamente espresso); la causa, ovvero la funzione economico-sociale; l’oggetto, ovvero la prestazione che una parte deve eseguire in favore dell’altra (deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile); la forma, ovvero il modo in cui è manifestata la volontà (non sempre è richiesta la forma scritta). Il contratto produce degli effetti desiderati dalle parti, si tratta di effetti di natura obbligatoria, considerato che il contratto può costituire, modificare, estinguere obbligazioni tra le parti, o tra le parti e un terzo, e di natura reale, valutato che alcuni contratti possono, appunto, costituire, modificare, estinguere o trasferire diritti reali (si pensi al trasferimento della proprietà di un bene immobile). I contratti possono essere classificati sulla base di numerose tipologie, si possono distinguere i contratti tipici dai contratti atipici, a seconda che abbiano uno schema negoziale previsto dal legislatore (tipici) o utilizzino uno schema negoziale nuovo (atipici).
Lamberto Fabbri
Lamberto Fabbri
2025-09-17 10:20:09
Numero di risposte : 14
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Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L'articolo 1321 definisce in maniera sintetica, ma completa, il negozio giuridico contrattuale. Essenziale per il nostro discorso è proprio capire i rapporti che intercorrono tra contratto e negozio giuridico, in quanto il contratto è il modello di tutti i negozi giuridici. Il contratto è quindi la massima espressione dell'autonomia negoziale, che è, a sua volta, espressione della autonomia privata che, ricordiamolo, è lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall'ordinamento ed entro il quale possono regolare i propri interessi. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Si parla in questi casi di autonomia contrattuale che possiamo esemplificare in: libertà di contrarre, intesa come libertà di stipulare o meno un contratto; libertà contrattuale, conseguenza della prima, indica il potere delle parti di determinare il contenuto del contratto.
Rosalba Sanna
Rosalba Sanna
2025-09-17 09:07:03
Numero di risposte : 21
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Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, cioè, che hanno i soggetti di dettare una regola ai propri interessi. La conseguenza, sul piano giuridico, di tale caratteristica è la c.d. relatività del contratto, vale a dire il contratto produce effetto solo tra le parti; può produrre effetti nei confronti dei terzi solo nei casi ammessi dalla legge. Nell’ampia definizione legislativa rientrano sia i contratti con prestazioni corrispettive, caratterizzati dal nesso di condizionalità reciproca esistente tra le contrapposte attribuzioni patrimoniali, sia i contratti con comunione di scopo, dove le prestazioni delle parti sono appunto dirette al conseguimento di uno scopo comune.