Cosa dice l'articolo 1321 del codice civile?

Carmela Marino
2025-09-17 16:01:31
Numero di risposte
: 21
L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale.
L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto: l'accordo delle parti; la causa; l'oggetto; la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.
Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione.
Il contratto non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Gilda Neri
2025-09-17 14:23:49
Numero di risposte
: 27
L’articolo 1321 del codice civile è rubricato «Nozione» e si riferisce alla nozione di contratto.
Questa norma definisce cos’è un contratto.
«Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».
Un contratto si può instaurare anche con un comportamento tacito che manifesti l’intenzione di volersi avvantaggiare di una determinata prestazione.
La sua funzione è dunque quella di colmare eventuali lacune dei contratti stessi.
La legge predispone le regole dei contratti più comuni solo allo scopo di integrare la volontà delle parti qualora queste non abbiano previsto nulla.

Samira Mazza
2025-09-17 12:38:41
Numero di risposte
: 19
L’articolo 1321 del Codice Civile, rubricato “Nozione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo I – Disposizioni preliminari.
Il contratto è un accordo con il quale due o più parti mirano a costituire, regolamentare o estinguere un rapporto giuridico di tipo patrimoniale.
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1321 del Codice Civile: “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
L’art. 1321 del Codice civile fornisce una prima, fondamentale definizione di contratto.
Viene in primo luogo stabilito che il contratto è un accordo: questo vuol dire che per avere un contratto è necessario che vi siano almeno due soggetti, non è sufficiente la volontà di un singolo individuo.
In quel caso, infatti, avremo un negozio unilaterale e non un contratto.
All’art. 1321 c.c. viene inoltre specificato che il contratto ha la funzione di regolare, costituire o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
La patrimonialità del rapporto giuridico ha dunque carattere fondamentale, tanto è vero che il matrimonio, ad esempio, non può essere considerato un contratto.
Nel Codice civile è prevista una disciplina di carattere generale, applicabile al contratto, e vi sono poi delle disposizioni che si riferiscono ai singoli contratti specifici.
Va specificato che anche la pubblica amministrazione può validamente concludere contratti per il soddisfacimento di pubblici interessi.
Anzi, il modulo consensuale si è ormai affermato quale strumento fondamentale ai fini della regolamentazione agile anche dei rapporti in ambito pubblicistico.
Nello svolgimento delle trattative volte alla conclusione di un contratto, le parti hanno il dovere di comportarsi in buona fede.
La buona fede deve permeare, nello specifico, l’intero rapporto contrattuale, dalla fase delle trattative alla fase di esecuzione del contratto.
Essa costituisce, in definitiva, un principio giuridico fondamentale, ispirato al canone solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione, che viene in rilievo in ogni fase del rapporto tra i contraenti.

Nicoletta D'angelo
2025-09-17 12:04:44
Numero di risposte
: 24
L’art. 1321 del Codice civile fornisce una prima, fondamentale definizione di contratto.
Viene in primo luogo stabilito che il contratto è un accordo:
questo vuol dire che per avere un contratto è necessario che vi siano almeno due soggetti,
non è sufficiente la volontà di un singolo individuo.
All’art. 1321 c.c. viene inoltre specificato che il contratto ha la funzione di regolare,
costituire o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
La patrimonialità del rapporto giuridico ha dunque carattere fondamentale,
tanto è vero che il matrimonio, ad esempio, non può essere considerato un contratto.

Gerlando Fiore
2025-09-17 10:22:45
Numero di risposte
: 16
Il contratto e' l'accordo di due o piu' parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
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