L’articolo 1321 del Codice Civile, rubricato “Nozione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo I – Disposizioni preliminari.
Il contratto è un accordo con il quale due o più parti mirano a costituire, regolamentare o estinguere un rapporto giuridico di tipo patrimoniale.
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1321 del Codice Civile: “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
L’art. 1321 del Codice civile fornisce una prima, fondamentale definizione di contratto.
Viene in primo luogo stabilito che il contratto è un accordo: questo vuol dire che per avere un contratto è necessario che vi siano almeno due soggetti, non è sufficiente la volontà di un singolo individuo.
In quel caso, infatti, avremo un negozio unilaterale e non un contratto.
All’art. 1321 c.c. viene inoltre specificato che il contratto ha la funzione di regolare, costituire o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
La patrimonialità del rapporto giuridico ha dunque carattere fondamentale, tanto è vero che il matrimonio, ad esempio, non può essere considerato un contratto.
Nel Codice civile è prevista una disciplina di carattere generale, applicabile al contratto, e vi sono poi delle disposizioni che si riferiscono ai singoli contratti specifici.
Va specificato che anche la pubblica amministrazione può validamente concludere contratti per il soddisfacimento di pubblici interessi.
Anzi, il modulo consensuale si è ormai affermato quale strumento fondamentale ai fini della regolamentazione agile anche dei rapporti in ambito pubblicistico.
Nello svolgimento delle trattative volte alla conclusione di un contratto, le parti hanno il dovere di comportarsi in buona fede.
La buona fede deve permeare, nello specifico, l’intero rapporto contrattuale, dalla fase delle trattative alla fase di esecuzione del contratto.
Essa costituisce, in definitiva, un principio giuridico fondamentale, ispirato al canone solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione, che viene in rilievo in ogni fase del rapporto tra i contraenti.