Quando il contratto è nullo?

Carmelo Testa
2025-09-17 15:24:38
Numero di risposte
: 29
Il contratto è nullo quando è contrario norme imperative, quando mancano o non si sono realizzati uno dei quattro requisiti (accordo, causa, oggetto, forma), quando la causa è illecita o manca l'oggetto del contratto ( se è impossibile, illecito o non determinato).
Il contratto nullo è come non fosse mai stato stipulato e tutti i suoi effetti vengono azzerati dalla nullità.
La nullità può investire anche singole clausole, ma in tal caso il contratto non viene travolto e solo la clausola nulla perde efficacia.
Il contratto è nullo quando mancano o non si sono realizzati uno dei quattro requisiti (accordo, causa, oggetto, forma).
Il contratto è nullo quando la causa è illecita o manca l'oggetto del contratto (se è impossibile, illecito o non determinato).

Sergio Mancini
2025-09-17 14:04:19
Numero di risposte
: 17
Il contratto è nullo: quando è contrario a norme imperative; quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., cioè 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità; quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe; quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile; in tutti gli altri casi previsti dalla legge. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Il contratto nullo non può inoltre essere convalidato, salvo che la legge non disponga diversamente.

Oretta Pellegrini
2025-09-17 13:19:39
Numero di risposte
: 23
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.
Il contratto è nullo quando: è contrario a norme imperative; quando manca uno dei requisiti essenziali che la legge prescrive all’articolo 1325; quando la causa è illecita; quando il contratto è in frode alla legge; quando il motivo è illecito ed è comune ad entrambi i contraenti; quando l’oggetto è impossibile, illecito o indeterminato e indeterminabile; quando la condizione è illecita; quando al contratto è apposta una condizione sospensiva meramente potestativa.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
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