Quali sono le novità per i contratti a tempo determinato nel 2025?

Egidio Palmieri
2025-10-12 22:17:07
Numero di risposte
: 20
Con il comma 6 bis dell’art. 14, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 95/2025 dalla legge n. 118/2025, è stato prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, in mancanza di disciplina contrattuale, anche di secondo livello, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dalle loro strutture aziendali (RSU o RSA), le parti possono definire in autonomia le causali che consentano il superamento del limite dei dodici mesi nei contratti a tempo determinato.
La nuova normativa, contenuta nel D.L. n. 48/2023 che ha innovato, sul punto quanto affermato dall’art. 19, comma 1, del D.L. n. 81/2015, dopo le modifiche introdotte dal c.d. “Decreto Dignità”, dopo aver previsto la possibilità di contratti a termine senza apposizione di una condizione per i primi dodici mesi di rapporto per mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento, pur in presenza di proroghe o rinnovi, ha stabilito che il superamento di tale limite fosse possibile soltanto inserendo una causale prevista dalla contrattazione collettiva sopra richiamata.
Le parti sociali, in buona parte della contrattazione collettiva, non hanno ancora definito le condizioni, come richiesto dalla legge, proprio perché una disciplina condivisa su una materia scottante come quella dei contratti a tempo determinato, è difficile da raggiungere.
Si tratta, pur sempre, di una disposizione “cedevole” nel senso che, se in un settore dovesse intervenire un accordo collettivo prima del 31 dicembre 2026, i datori di lavoro interessati non potranno più procedere con accordi individuali, pur restando pienamente validi quelli già stipulati.
I datori di lavoro, pur avendo la possibilità di definire le condizioni per il superamento dei dodici mesi, in mancanza della disciplina contrattuale sono particolarmente restii ad individuarle, atteso che le stesse, in caso di contenzioso, vanno ben focalizzate, individuando per esteso e con dovizia di particolari le “esigenze” di natura tecnica, produttiva od organizzativa che le giustificano.
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