Per far fronte a cause patologiche originarie o sopravvenute dopo la conclusione del contratto, l’ordinamento prevede il recesso in autotutela, speculare ai rimedi di annullamento o risoluzione, fondato su presupposti quali, tra gli altri, l’inadempimento di una delle due parti.
La risoluzione per inadempimento è specificatamente normata dall’art. 1453 c.c., il quale prevede che, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Il recesso consente alla parte che ha correttamente adempiuto di sciogliersi dal contratto trattenendo o ricevendo il doppio della caparra confirmatoria, così forfettizzando il danno subito.
La risoluzione, al contrario, permette di sciogliersi dal vincolo e di chiedere il risarcimento del danno subito.
Inoltre, la clausola penale è un accordo non necessariamente inserito nel contratto principale in forza del quale le parti concordano che, nel caso di inadempimento ovvero di ritardo nell’adempimento, la parte resasi inadempiente è tenuta a una prestazione in favore dell’altra, con l’effetto di limitare il risarcimento del danno alla prestazione medesima promessa, salvo il caso in cui sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.