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Quali sono i rimedi per l'inadempimento contrattuale?

Giacinto Ferraro
Giacinto Ferraro
2025-07-07 15:02:51
Numero di risposte : 6
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L'art. 1453 delinea rimedi per inadempimento nei contratti sinallagmatici, permettendo al contraente non inadempiente di richiedere risoluzione, adempimento e risarcimento. Le promesse unilaterali producono effetti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge, limitando il creditore all'azione di esatto adempimento. Qualora, nell’ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, uno dei due contraenti sia inadempiente, l’altro può richiedere la risoluzione del contratto e, dunque, l’adempimento dell’obbligazione, oltre al risarcimento del danno. Nel caso di inadempimento contrattuale, sulla base di quanto disposto dall’art. 1453, il creditore può pretendere dal debitore inadempiente sia l’esatto adempimento della prestazione sia il risarcimento del danno. Nel caso di inadempimento di una promessa unilaterale il creditore può pretendere esclusivamente un’azione di esatto adempimento.
Leone Valentini
Leone Valentini
2025-07-07 14:56:10
Numero di risposte : 5
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Per far fronte a cause patologiche originarie o sopravvenute dopo la conclusione del contratto, l’ordinamento prevede il recesso in autotutela, speculare ai rimedi di annullamento o risoluzione, fondato su presupposti quali, tra gli altri, l’inadempimento di una delle due parti. La risoluzione per inadempimento è specificatamente normata dall’art. 1453 c.c., il quale prevede che, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Il recesso consente alla parte che ha correttamente adempiuto di sciogliersi dal contratto trattenendo o ricevendo il doppio della caparra confirmatoria, così forfettizzando il danno subito. La risoluzione, al contrario, permette di sciogliersi dal vincolo e di chiedere il risarcimento del danno subito. Inoltre, la clausola penale è un accordo non necessariamente inserito nel contratto principale in forza del quale le parti concordano che, nel caso di inadempimento ovvero di ritardo nell’adempimento, la parte resasi inadempiente è tenuta a una prestazione in favore dell’altra, con l’effetto di limitare il risarcimento del danno alla prestazione medesima promessa, salvo il caso in cui sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.