Si ha responsabilità extracontrattuale quando c'è il compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno. L'art. 1173 del c.c. indica fra le diverse fonti dell'obbligazione anche il fatto illecito, che viola il principio generale del neminem laedere. Il concetto di danno ingiusto ha costituito e continua a costituire una sfida per gli studiosi, che sono negli ultimi decenni hanno accolto l'idea che non solo la lesione di un diritto patrimoniale faccia sorgere la responsabilità extracontrattuale. Via via, sono stati ritenuti risarcibili la lesione del diritto di credito, sino al danno non patrimoniale, ritenendosi da parte della giurisprudenza che, fuori dai casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. È ormai tramontata la tradizionale regola secondo la quale la responsabilità presuppone sempre la colpevolezza dell'agente, e oggi dottrina e giurisprudenza individuano numerose ipotesi di responsabilità oggettiva in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa.