Quali sono i tre casi di risoluzione del contratto?

Egidio Lombardi
2025-07-07 20:23:09
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Il codice civile disciplina tre ipotesi di risoluzione: a) la risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.); b) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466 c.c.); c) la risoluzione per eccessiva onerosità (v. artt. 1467-1469 c.c.).
È lo scioglimento del vincolo contrattuale, previsto a favore della parte che, in un contratto a prestazioni corrispettive, non sia inadempiente, quando l'altra invece sia colpevole di inadempimento, nonché previsto in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e sopravvenuta eccessiva onerosità.
Con lo scioglimento del contratto, si rimedia all'alterazione del c.d. sinallagma, ossia il rapporto di interdipendenza tra le reciproche prestazioni contrattuali: il contraente che non possa più ricevere la controprestazione viene, quindi, esonerato dal dover eseguire la propria prestazione.
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