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Quali sono i tre casi di risoluzione del contratto?

Luciano De luca
Luciano De luca
2025-07-26 23:25:50
Numero di risposte : 18
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La risoluzione legale opera in tre circostanze ben individuate nel codice civile: A mezzo della diffida ad adempiere. Il contratto si risolve quando la parte adempiente ha intimato alla parte inadempiente di adempiere entro un congruo termine, ma la parte inadempiente non ha adempiuto. Quando è decorso il termine essenziale. L’articolo 1456 del codice civile lascia poco spazio a dubbi: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.” La risoluzione giudiziale del contratto si attiva appunto con una domanda giudiziale volta a risolvere il contratto. Anche in questo caso il codice prevede tre ipotesi nelle quali può essere proposta la domanda: In caso di inadempimento di una parte contrattuale. In caso di impossibilità sopravvenuta e totale di una delle prestazioni. Per eccessiva onerosità. La parte che deve la prestazione può tuttavia evitare la risoluzione proponendo un’equa modifica delle condizioni contrattuali.
Silvana Orlando
Silvana Orlando
2025-07-16 03:08:16
Numero di risposte : 14
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La risoluzione del contratto può avvenire per: volontà delle parti, inadempimento, impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità sopravvenuta. La causa di risoluzione si manifesta durante la vita del rapporto obbligatorio nei tre casi previsti dal Codice civile ossia nell'inadempimento della controparte, nell'impossibilità sopravvenuta di una prestazione e nell'eccessiva onerosità. Nel caso di risoluzione legale, si dovrà adire un giudice al fine di accertare il verificarsi dei presupposti per ottenere la risoluzione. I casi in cui può avvenire tale risoluzione sono espressamente previsti dal codice e sono: Condizione risolutiva, Clausola risolutiva espressa, Diffida ad adempiere, Termine essenziale. La risoluzione può avvenire per volontà delle parti, per inadempimento, pe
Egidio Lombardi
Egidio Lombardi
2025-07-07 20:23:09
Numero di risposte : 14
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Il codice civile disciplina tre ipotesi di risoluzione: a) la risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.); b) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466 c.c.); c) la risoluzione per eccessiva onerosità (v. artt. 1467-1469 c.c.). È lo scioglimento del vincolo contrattuale, previsto a favore della parte che, in un contratto a prestazioni corrispettive, non sia inadempiente, quando l'altra invece sia colpevole di inadempimento, nonché previsto in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e sopravvenuta eccessiva onerosità. Con lo scioglimento del contratto, si rimedia all'alterazione del c.d. sinallagma, ossia il rapporto di interdipendenza tra le reciproche prestazioni contrattuali: il contraente che non possa più ricevere la controprestazione viene, quindi, esonerato dal dover eseguire la propria prestazione.