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Come si risolve il contratto per inadempimento?

Luciana Fiore
Luciana Fiore
2025-07-07 20:12:49
Numero di risposte : 6
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Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione puo' essere domandata anche quando il giudizio e' stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non puo' piu' chiedersi l'adempimento quando e' stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non puo' piu' adempiere la propria obbligazione.
Karim Romano
Karim Romano
2025-07-07 18:47:48
Numero di risposte : 5
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La risoluzione per inadempimento del contratto è un rimedio che l’ordinamento giuridico fornisce al creditore nel caso in cui il debitore non adempia alla sua obbligazione: con la risoluzione per inadempimento il vincolo contrattuale tra le parti si scioglie. Quando una delle parti contraenti ometta di adempiere alle sue obbligazioni, l’altra parte, a sua scelta, può chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La domanda di risoluzione si propone tramite la diffida ad adempiere: la parte inadempiente viene intimata per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto. Le parti possono sottoporre il contratto a una clausola risolutiva espressa, in virtù della quale convengono che il contratto si intende risolto nell’ipotesi in cui una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità pattuite. Nel caso di clausola risolutiva espressa, la risoluzione opera di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra di volersene avvalere. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida senza che si sia verificato l’adempimento, il contratto sarà risolto di diritto. Nell’ipotesi in cui l’inadempimento di una delle parti abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra, il contratto non è soggetto a risoluzione.
Walter Gentile
Walter Gentile
2025-07-07 18:01:53
Numero di risposte : 2
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Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. La risoluzione per inadempimento presuppone la mancata, inesatta, parziale o tardiva esecuzione di un obbligo contrattuale, ossia l'inadempimento relativo, e la riconducibilità di tale evento al contraente, oltre all'ulteriore presupposto della gravità dell'inadempimento. La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o di diritto. La stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453, i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno. L'azione di risoluzione del contratto per inadempimento è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento.
Elisabetta Bianco
Elisabetta Bianco
2025-07-07 17:11:59
Numero di risposte : 7
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La risoluzione del contratto per inadempimento si ha quando la parte che subisce l’inadempimento del contratto ha la possibilità di adire il Giudice Civile, territorialmente competente, per chiedere la risoluzione del contratto stesso, appunto per inadempimento, oppure l’adempimento del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Nell’ipotesi della di risoluzione del contratto per inadempimento esistono delle fattispecie in cui l’intervento dell’organo giudicante è meramente eventuale ed ha solo la finalità di dichiarare giudizialmente l’esistenza della risoluzione che in realtà si è già prodotta. Pertanto, in difetto di clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto per inadempimento può essere ottenuta solo mediante intimazione ad adempiere ex art. 1454 c.c., essendo privo di effetto l’atto unilaterale con cui la parte dichiari risolto il contratto. Per rispondere dunque alla domanda iniziale, l’unico strumento che ha la parte adempiente per ottenere la risoluzione stragiudiziale del contratto è quella di procedere con la diffida ad adempiere. L’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all’art. 1454 c.c., e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455 c.c., dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento.