La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
La risoluzione produce due effetti tra le parti: quello liberatorio delle prestazioni ancora da eseguire, che non saranno più dovute, e quello recuperatorio delle prestazioni già eseguite, che dovranno essere restituite o rimborsate.
La retroattività degli effetti della risoluzione implica che le attribuzioni patrimoniali già eseguite perdano il loro originario fondamento giustificativo, sicché sorge un reciproco obbligo di restituzione in ragione della domanda delle parti a ciò rivolta.
La restituzione ha ad oggetto le stesse cose ricevute in esecuzione del contratto risolto.
La sentenza di risoluzione per inadempimento, con riguardo alle prestazioni da eseguire, produce un effetto liberatorio ex nunc e, rispetto alle prestazioni già eseguite, un effetto recuperatorio ex tunc, ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica.
Per effetto della risoluzione si verifica per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum e pertanto tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.
L'effetto retroattivo si sostanzia nel fatto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali già effettuate, mentre l'obbligo delle reciproche restituzioni nasce solo con la sentenza che le dispone all'esito della corrispondente domanda di parte, non essendo un effetto automatico della risoluzione.
La retroattività degli effetti della risoluzione è obbligatoria e non reale, poiché opera esclusivamente tra le parti e non nei confronti dei terzi.
La norma precisa che i terzi sono tutelati anche se la risoluzione sia stata espressamente pattuita.