Quali sono gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1458 CC?

Antonina Fiore
2025-07-07 23:18:06
Numero di risposte
: 4
Gli effetti risolutivi conseguenti alla sentenza di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1458 c.c. trovano efficacia retroattiva tra le parti ma la pronuncia sulle restituzioni non ha natura reale bensì solo obbligatoria.
Nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza a carico di ciascun contraente dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento con un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite.
La risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti non può, di per sé, valere a far considerare i cedenti a tutti gli effetti come soci della società anche nel periodo di tempo in cui le quote sono di fatto rimaste nella disponibilità del cessionario, con conseguente possibilità di esercizio da parte sua dei diritti sociali.
Una volta risolto il contratto di cessione di partecipazioni sociali, non può essere considerato automaticamente a tutti gli effetti socio il cedente delle partecipazioni anche per il periodo in cui le quote sono rimaste di fatto nella disponibilità ed intestate al cessionario.
La sentenza, costitutiva di risoluzione del contratto di cessione delle partecipazioni sociali, non costituisce un titolo che comporta ex se il trasferimento delle quote da cessionario a cedente.
Le restituzioni ex art. 1458 c.c. possono essere ordinate solo in presenza di un’espressa domanda di parte non essendo l’effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione.

Vania Monti
2025-07-07 19:09:21
Numero di risposte
: 6
Gli effetti della risoluzione del contratto possono tanto ottenersi con una domanda giudiziale quanto di diritto, cioè automaticamente, quando sussistono determinati presupposti. L'articolo 1458 del codice civile disciplina la retroattività degli effetti della risoluzione. Fatto salvo il caso in cui si tratti di un contratto di durata o ad esecuzione continuata o periodica, gli effetti reatroagiranno alla data di stipula. Nel caso di contratto ad esecuzione continuata o periodica gli effetti non si produrranno sulle prestazioni già adempiute. Gli effetti della stessa fanno però salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede. Per fare un esempio pratico, ove un terzo acquisti un immobile da una parte in danno della quale si risolva un contratto, la compravendita non intaccherà i diritti del terzo acquirente. La risoluzione giudiziale del contratto Si attiva appunto con una domanda giudiziale volta a risolvere il contratto. La pronuncia dell’organo giudicante avrà in questo caso valenza costitutiva, ma gli effetti saranno retroattivi. In sintesi gli effetti risolutivi scaturiranno dalla sentenza, ma decorreranno dalla data in cui il contratto è stato stipulato, “ex tunc“, fatti salvi i casi di contratti di durata. Con la sentenza che pronuncia la risoluzione per inadempimento, il giudice, ove richiestone, si esprimerà anche sul risarcimento dei danni.
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