Qual è la differenza tra responsabilità extracontrattuale e responsabilità per inadempimento?

Silverio Fontana
2025-07-07 19:30:46
Numero di risposte
: 4
La terminologia usata non deve trarre in inganno e non bisogna pensare che la responsabilità contrattuale nasca solo in presenza di un contratto. La distinzione di cui si tratta non ha un valore meramente teorico: la disciplina cui é assoggettata ciascuna sua forma presenta connotati differenti. La prima diversità consiste nellonere della prova. Mentre nella responsabilità extracontrattuale esso è a carico del danneggiato per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso latteggiamento soggettivo dellautore, in quella contrattuale lonere della prova è invertito. L'altra diversità è nella valutazione del danno. Nella responsabilità extracontrattuale, infatti, vanno risarciti tutti i danni siano essi prevedibili o non prevedibili. In quella contrattuale, quando non si ravvisi il dolo, sono da risarcire solo i danni prevedibili al momento in cui è sorta lobbligazione. Una ulteriore differenza riguarda listituto della mora che, mentre nella responsabilità contrattuale non opera mai automaticamente al ritardo, potendosi configurare una tolleranza del creditore al ritardo, in quella extracontrattuale invece essa opera ex re in quanto non è possibile al contrario ammettere alcuna tolleranza. Inoltre sono molto differenti i tempi della prescrizione. Larticolo 2947 CC introduce una prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale riducendolo a due anni per i danni da circolazione di veicoli. Viceversa in campo contrattuale, stante lesplicito riferimento dellarticolo 2947 al fatto illecito, si applica la regola generale dellarticolo 2946 che prevede il termine di decorrenza decennale, salvi termini più brevi per alcuni tipi di contratti.

Ernesto Monti
2025-07-07 16:47:02
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: 5
La responsabilità contrattuale si verifica quando una parte in causa di un contratto non adempie o adempie in modo non corretto alle obbligazioni contrattuali.
L'articolo 1218 del Codice civile italiano recita: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
La responsabilità extracontrattuale, invece, si verifica quando un danno è causato non dall'inadempimento di un contratto, ma da un fatto illecito.
L'articolo 2043 del Codice civile italiano stabilisce: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Una delle principali differenze tra le due forme di responsabilità riguarda l'ambito di applicazione.
La responsabilità contrattuale si applica solo nei rapporti derivanti da un contratto, mentre la responsabilità extracontrattuale si applica in tutti gli altri casi in cui viene causato un danno ingiusto.
L'articolo 1218 del Codice civile si focalizza sull'inadempimento contrattuale.
L'articolo 2043, invece, si concentra sul fatto illecito.
Esso richiede la prova di un comportamento doloso o colposo che ha causato un danno ingiusto alla parte lesa.
La responsabilità delineata nell'articolo 2043 non presuppone l'esistenza di un contratto, ma si basa su un principio generale di non causare danni ad altri.
Un'altra differenza significativa riguarda l'onere della prova.
Nel caso della responsabilità contrattuale, l'onere della prova dell'inadempimento incombe sul debitore; questi deve provare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
In caso di responsabilità extracontrattuale, invece, la vittima del danno deve provare sia il fatto illecito che il nesso causale tra il fatto e il danno subito.
Nella responsabilità contrattuale risponde il debitore che ha la capacità di contrarre un’obbligazione.
Nel caso della responsabilità extracontrattuale risponde colui che ha commesso il fatto illecito: per legge, chiunque abbia la capacità di intendere e di volere.
Nel caso della responsabilità contrattuale, se l’inadempimento è colposo, sono risarcibili solo i danni prevedibili nel momento in cui è stato siglato il contratto, mentre nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili tutti i danni conseguenti alla condotta della parte che ha commesso l'illecito.
La responsabilità contrattuale prevede un periodo di prescrizione di dieci anni per il risarcimento dei danni.
Per la responsabilità extracontrattuale questo periodo si riduce a cinque anni.

Assunta Martinelli
2025-07-07 16:06:59
Numero di risposte
: 5
La responsabilità è contrattuale, o da inadempimento di un’obbligazione, o extracontrattuale a seconda che la violazione riguardi un precedente vincolo giuridico o il generico precetto del neminem laedere. Mentre nella responsabilità contrattuale non si prescinde dall’elemento soggettivo, nella responsabilità extracontrattuale vi è una forte tendenza a collegare la responsabilità alla sola sussistenza del danno e ciò in relazione soprattutto all’esercizio di determinate attività. La responsabilità, di regola, è diretta: cioè ciascun soggetto, che abbia la capacità d’intendere e di volere, risponde del danno che egli stesso ha cagionato con la propria azione od omissione. Tuttavia, un soggetto può anche essere obbligato per il fatto illecito altrui. È questa quella che viene detta responsabilità indiretta, il cui fondamento veniva una volta riallacciato a una culpa in vigilando o a una culpa in eligendo, ma che la dottrina più recente riconduce con maggiore esattezza a una responsabilità senza colpa. Si ha, in altri termini, una situazione del tutto identica a quella dei casi in cui, anche secondo la dottrina tradizionale, è configurabile la responsabilità oggettiva.
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