La responsabilità contrattuale si verifica quando una parte in causa di un contratto non adempie o adempie in modo non corretto alle obbligazioni contrattuali.
L'articolo 1218 del Codice civile italiano recita: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
La responsabilità extracontrattuale, invece, si verifica quando un danno è causato non dall'inadempimento di un contratto, ma da un fatto illecito.
L'articolo 2043 del Codice civile italiano stabilisce: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Una delle principali differenze tra le due forme di responsabilità riguarda l'ambito di applicazione.
La responsabilità contrattuale si applica solo nei rapporti derivanti da un contratto, mentre la responsabilità extracontrattuale si applica in tutti gli altri casi in cui viene causato un danno ingiusto.
L'articolo 1218 del Codice civile si focalizza sull'inadempimento contrattuale.
L'articolo 2043, invece, si concentra sul fatto illecito.
Esso richiede la prova di un comportamento doloso o colposo che ha causato un danno ingiusto alla parte lesa.
La responsabilità delineata nell'articolo 2043 non presuppone l'esistenza di un contratto, ma si basa su un principio generale di non causare danni ad altri.
Un'altra differenza significativa riguarda l'onere della prova.
Nel caso della responsabilità contrattuale, l'onere della prova dell'inadempimento incombe sul debitore; questi deve provare che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile.
In caso di responsabilità extracontrattuale, invece, la vittima del danno deve provare sia il fatto illecito che il nesso causale tra il fatto e il danno subito.
Nella responsabilità contrattuale risponde il debitore che ha la capacità di contrarre un’obbligazione.
Nel caso della responsabilità extracontrattuale risponde colui che ha commesso il fatto illecito: per legge, chiunque abbia la capacità di intendere e di volere.
Nel caso della responsabilità contrattuale, se l’inadempimento è colposo, sono risarcibili solo i danni prevedibili nel momento in cui è stato siglato il contratto, mentre nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili tutti i danni conseguenti alla condotta della parte che ha commesso l'illecito.
La responsabilità contrattuale prevede un periodo di prescrizione di dieci anni per il risarcimento dei danni.
Per la responsabilità extracontrattuale questo periodo si riduce a cinque anni.