Il reato di usura è disciplinato dall’art. 644 c.p.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari, se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno, se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale, se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
Il reato di usura prevede sanzione amministrativa da 5 a 30 mila euro, pena detentiva da 2 a 10 anni e confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato.
Nel caso di condanna del colpevole per usura, alla vittima spetterà sia la restituzione integrale delle somme versate a titolo di interesse e il risarcimento del danno subito.
Le pene sono inasprite con aumento da un terzo alla metà nel caso in cui il colpevole abbia agito nell’esercizio di un’attività professionale, abbia richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari, il reato sia commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno o in danno di chi svolge un’attività di natura imprenditoriale, professionale o artigianale, il reato sia commesso da persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Nel caso in cui siano convenuti degli interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La nullità della clausola sugli interessi usurari determina peraltro il diritto del mutuatario alla restituzione degli interessi di quelli illegittimamente versati.
L’azione di ripetizione si prescrive in 10 anni.