La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133 ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena.
L'imputato, per far valere la precarietà delle condizioni economiche, deve produrre ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato.
L'istituto del pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell'art. 133 ter c.p., ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato raffrontate all'entità della pena inflitta in concreto, e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito, anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., nel concedere o negare tale agevolazione.
In tema di pagamento rateale della multa o dell'ammenda, di cui all'art. 133 ter c.p., il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione nel pagamento della pena pecuniaria inflitta, deve motivare l'esercizio di tale potere discrezionale non solo facendo riferimento ai criteri generali contenuti nell'art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena pecuniaria inflitta e dall'altro le condizioni economiche del condannato e decidendo in quale rapporto debbano essere poste queste due entità al fine di stabilire se esse consentano il pagamento in unica soluzione ovvero consiglino la rateizzazione della multa o dell'ammenda e l'ammontare delle singole rate.
La rateizzazione della pena pecuniaria, ex art. 133 ter cod. pen., costituisce oggetto della discrezionalità del giudice ed è, pertanto, sottratta all'accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta delle stesse.