Come si paga un'ammenda?

Bacchisio D'amico
2025-07-25 21:03:00
Numero di risposte
: 18
La rateizzazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133 ter cod. pen. ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena.
L'imputato, per far valere la precarietà delle condizioni economiche, deve produrre ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato.
L'istituto del pagamento rateale della multa, disposto ai sensi dell'art. 133 ter c.p., ha come presupposto la valutazione delle condizioni economiche del condannato raffrontate all'entità della pena inflitta in concreto, e detti presupposti devono essere adeguatamente evidenziati dal giudice di merito, anche in caso di sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., nel concedere o negare tale agevolazione.
In tema di pagamento rateale della multa o dell'ammenda, di cui all'art. 133 ter c.p., il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione nel pagamento della pena pecuniaria inflitta, deve motivare l'esercizio di tale potere discrezionale non solo facendo riferimento ai criteri generali contenuti nell'art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena pecuniaria inflitta e dall'altro le condizioni economiche del condannato e decidendo in quale rapporto debbano essere poste queste due entità al fine di stabilire se esse consentano il pagamento in unica soluzione ovvero consiglino la rateizzazione della multa o dell'ammenda e l'ammontare delle singole rate.
La rateizzazione della pena pecuniaria, ex art. 133 ter cod. pen., costituisce oggetto della discrezionalità del giudice ed è, pertanto, sottratta all'accordo delle parti in sede di applicazione della pena su richiesta delle stesse.

Michele Rizzo
2025-07-18 07:37:39
Numero di risposte
: 22
Si fanno sì pagare qualcosa da Tizio, per lasciarlo andare in pace: una somma ridotta, da versare sùbito, allo scopo e coll'effetto di estinguere il reato commesso.
Ma questo non è il caso più comune.
Se non sono in gioco grosse somme, o questioni di puntiglio, o sottili interpretazioni di punti dubbi, si viene alla conciliazione.
Il vigile, il controllore, la brava persona in genere che ha rilevato la contravvenzione, non sono loro l'autorità giudiziaria; non infliggono ammende.
Ma non è una sanzione penale, è una sanzione amministrativa.
Si chiama oblazione.
Succede, per le contravvenzioni meno leggère e per i casi meno evidenti.
Succede, soprattutto se ha puntato i piedi, non volendo riconoscere d'aver torto; e il suo torto è stato confermato da una sentenza.
Può darsi che l'abbia pagata, nel caso che gliel'abbia inflitta il giudice.
Quella che si paga per una contravvenzione è ammenda.
Proprio così, per definizione.
E inversamente, sempre per definizione, è delitto un reato punibile colla multa, contravvenzione un reato punibile coll'ammenda.

Morgana Neri
2025-07-18 06:48:36
Numero di risposte
: 24
Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto. Se si vuole pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale si può fare attraverso la compilazione del modello F23. Deve essere effettuato il pagamento, una volta decorsi i termini per proporre opposizione, utilizzando il Modello F23 presso i concessionari E.S.A.T.R.I. s.p.a., gli uffici postali o le banche/istituti di credito. Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella il totale da pagare è dato da pena pecuniaria e dai diritti di notifica. L'istanza e il pagamento della pena non sospendono l'iscrizione a ruolo che potrà essere evitata unicamente depositando in cancelleria o trasmettendo a mezzo posta ordinaria l’originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all’interessato.

Eufemia Villa
2025-07-18 06:46:04
Numero di risposte
: 25
Il pagamento della pena pecuniaria è sempre possibile, anche dopo la conversione.
Nella Provincia Autonoma di Trento, la gestione delle pene pecuniarie è affidata all’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne (UEPE), ma il pagamento vero e proprio avviene tramite canali telematici integrati nel sistema PagoPA, oppure presso istituti convenzionati.
Il metodo più comodo e rapido è il pagamento online:
Sul portale MyPay della Provincia di Trento
Tramite il sito della Giustizia o app IO
Cosa serve:
Il codice avviso PagoPA (contenuto nel verbale o atto di notifica)
Carta di credito, debito, Satispay o altri metodi elettronici.
È possibile pagare direttamente in banca, esibendo l’avviso di pagamento.
Dove andare:
Banche aderenti al circuito PagoPA
ATM abilitati.
Anche Poste Italiane consente il pagamento:
Come fare:
Con bollettino precompilato
Oppure tramite app PostePay o sito web.
Ricorda: conservare sempre la ricevuta o l’email di conferma come prova dell’avvenuto pagamento.
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