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Cosa significa "ammende"?

Nunzia Ferrari
Nunzia Ferrari
2025-07-18 09:55:47
Numero di risposte : 12
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L'ammenda è una pena pecuniaria. In alcuni ordinamenti il termine designa la pena pecuniaria in generale. In Italia, invece, designa la pena pecuniaria per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa prevista per i delitti. L'art. 18, secondo comma, del Codice penale italiano annovera l'ammenda tra le pene per le contravvenzioni, mentre l'art. 26 precisa che consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 20 euro, né superiore a 10.000 euro. Per talune contravvenzioni è prevista la sola pena dell'ammenda. Secondo l'art. 133-bis c.p. il giudice, nel determinare l'ammontare dell'ammenda, deve tener conto anche delle condizioni economiche del reo. Può aumentare l'ammenda stabilita dalla legge fino al triplo o diminuirla fino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.
Gregorio Valentini
Gregorio Valentini
2025-07-18 07:52:41
Numero di risposte : 11
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L'ammenda è una sanzione pecuniaria prevista per chi venga condannato per una contravvenzione e si contrappone dunque alla multa, che consegue solo come condanna per i delitti. La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000. L'ammenda può ovviamente essere cumulata con la pena dell'arresto, ove previsto dalle singole disposizioni di parte speciale. Ad ogni modo il limite edittale generale per le ammende va dagli € 20 agli € 10.000, limite cui il Giudice non può sottrarsi. Inoltre, a differenza di quanto previsto nella multa, il Giudice non può aggiungere l'ammenda ove non espressamente disciplinato, nel caso di contravvenzione commessa per motivi di lucro. Anche da ciò si desume la minor gravità delle contravvenzioni rispetto ai delitti. Tuttavia, come per la multa, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche del reo potendola aumentare o diminuire ex art. 133 bis del c.p., e disporre un pagamento rateizzato ex art. 133 ter del c.p.. Nel caso di oblazione nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola ammenda, di cui all'art. 162 c.p., quando la pena edittale è indeterminata nel massimo occorre fare riferimento al disposto dell'art. 26 c.p., secondo il quale la pena dell'ammenda pura non può essere superiore a due milioni di lire. La norma prevede la pena pecuniaria dell'ammenda, prevista per le contravvenzioni. La minor gravità di queste ultime si desume anche dal differente trattamento sanzionatorio rispetto alla multa, prevista per chi commetta un delitto. Il legislatore ha dunque considerata sufficiente, ai fini dell'effetto di deterrenza per la commissione di contravvenzioni minori, l'irrogazione di una mera pena pecuniaria.
Oretta Pellegrini
Oretta Pellegrini
2025-07-18 05:27:13
Numero di risposte : 12
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Ammenda è la pena pecuniaria che si paga per una contravvenzione. Per definizione, è delitto un reato punibile colla multa, contravvenzione un reato punibile coll'ammenda. La multa è la pena pecuniaria che si paga per un delitto, quella che si paga per una contravvenzione è ammenda. Allora, Tizio ha pagato un'ammenda, può darsi che l'abbia pagata, nel caso che gliel'abbia inflitta il giudice. Succede, per le contravvenzioni meno leggère e per i casi meno evidenti. Succede, soprattutto se ha puntato i piedi, non volendo riconoscere d'aver torto; e il suo torto è stato confermato da una sentenza.