Quanto dura il fondo di solidarietà?
Omar Grassi
2025-07-18 00:34:42
Numero di risposte
: 22
I Fondi erogano l'assegno di integrazione salariale per una durata determinata in funzione dell'occupazione media dell'azienda nel semestre precedente la riduzione o sospensione dell'attività.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale può essere richiesto relativamente alle causali previste per l'integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
La durata della prestazione è determinata in funzione dell'occupazione media dell'azienda nel semestre precedente la riduzione o sospensione dell'attività.
L'assegno di integrazione salariale può essere richiesto per una durata massima pari alla durata della sospensione o riduzione dell'attività produttiva.
I Fondi possono erogare ulteriori prestazioni integrative.
L'assegno di integrazione salariale è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti nel semestre precedente con riferimento alle causali che giustificano il ricorso alla CIGO e alla CIGS.
Per i datori che superano i 15 dipendenti, l’AIS è garantito solo per le causali della CIG ordinaria.
I criteri di esame delle domande di assegno di integrazione salariale per causali straordinarie sono definiti dal D.M. n. 94033/2016 come modificato dal D.M. n. 33/2022.
L'assegno di integrazione salariale può essere richiesto relativamente alle causali previste per l'integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
La contribuzione addizionale è dovuta dalle aziende che accedono alle prestazioni.
La durata della prestazione è determinata in base alle esigenze dell'azienda e alle disposizioni del fondo.