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Quanto dura il fondo di solidarietà?

Omar Grassi
Omar Grassi
2025-07-18 00:34:42
Numero di risposte : 10
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I Fondi erogano l'assegno di integrazione salariale per una durata determinata in funzione dell'occupazione media dell'azienda nel semestre precedente la riduzione o sospensione dell'attività. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale può essere richiesto relativamente alle causali previste per l'integrazione salariale ordinaria e straordinaria. La durata della prestazione è determinata in funzione dell'occupazione media dell'azienda nel semestre precedente la riduzione o sospensione dell'attività. L'assegno di integrazione salariale può essere richiesto per una durata massima pari alla durata della sospensione o riduzione dell'attività produttiva. I Fondi possono erogare ulteriori prestazioni integrative. L'assegno di integrazione salariale è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti nel semestre precedente con riferimento alle causali che giustificano il ricorso alla CIGO e alla CIGS. Per i datori che superano i 15 dipendenti, l’AIS è garantito solo per le causali della CIG ordinaria. I criteri di esame delle domande di assegno di integrazione salariale per causali straordinarie sono definiti dal D.M. n. 94033/2016 come modificato dal D.M. n. 33/2022. L'assegno di integrazione salariale può essere richiesto relativamente alle causali previste per l'integrazione salariale ordinaria e straordinaria. La contribuzione addizionale è dovuta dalle aziende che accedono alle prestazioni. La durata della prestazione è determinata in base alle esigenze dell'azienda e alle disposizioni del fondo.