La normativa sui beni culturali è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs 42/2004.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
Il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Il Ministero, il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
I responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
L'articolo 118 sancisce il ruolo innovativo della ricerca, con la promozione della progettualità dei funzionari tecnici del Ministero e la definizione di quei Centri di documentazione dei quali il Centro per i Servizi Educativi può costituire un prototipo.
L'articolo 119 riprende la legge in vigore dal 1997, mentre le integrazioni riguardano la positiva moltiplicazione dei soggetti attuatori delle convenzioni con la scuola: accanto allo Stato compaiono le Regioni e gli Enti locali territoriali.