Qual è la normativa sui beni culturali?

Nazzareno Martino
2025-07-21 17:00:47
Numero di risposte
: 11
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Morgana Neri
2025-07-21 15:35:07
Numero di risposte
: 12
La normativa sui beni culturali è disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs 42/2004.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
Il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.
Il Ministero, il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
I responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei docenti.
L'articolo 118 sancisce il ruolo innovativo della ricerca, con la promozione della progettualità dei funzionari tecnici del Ministero e la definizione di quei Centri di documentazione dei quali il Centro per i Servizi Educativi può costituire un prototipo.
L'articolo 119 riprende la legge in vigore dal 1997, mentre le integrazioni riguardano la positiva moltiplicazione dei soggetti attuatori delle convenzioni con la scuola: accanto allo Stato compaiono le Regioni e gli Enti locali territoriali.
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