La durata minima dei contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, è di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.
Una durata inferiore, pari a sei anni, è prevista per i cosiddetti affitti particellari, ovvero per quei rapporti di affittanza che hanno ad oggetto uno o più appezzamenti di terreno siti in territori dichiarati montani.
Tale normativa ha carattere imperativo, e quindi, in via di principio, è inderogabile, come del resto tutte le norme previste dalla L.203/1982.
L’art.45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, consente alle parti, in presenza di particolari requisiti, di derogare pattiziamente alle norme dettate in materia di contratti agrari, e quindi anche quelle in materia di durata del rapporto di affitto.
Poniamo che Tizio abbia affittato a Caio un terreno agricolo, e che nel contratto di affitto sia stata pattuita una durata del rapporto pari a cinque anni, ed il tutto sia stato fatto senza l’assistenza delle organizzazioni di categoria.
Ebbene, in virtù di quanto sancito dall’art. 45 della L.203/1982 la clausola derogatoria al dettato legislativo con cui la durata del rapporto di affitto era stata limitata a soli 5 anni, dovrà considerarsi nulla, e sostituita di diritto dalla durata legale del contratto di affittanza, pari a 15 anni.
Caio potrà pertanto eccepire a Tizio la nullità della clausola contrattuale dianzi indicata, e coltivare i fondi concessigli in affitto per ben 15 anni.
Tramite l’istituto dei patti in deroga previsto dall’art. 45 della L.203/1982 è possibile derogare non solo al termine di durata del contratto, ma anche ad altri aspetti del rapporto di affittanza agraria legislativamente regolati.