Qual è il termine per chiedere il risarcimento danni?

Miriana Martinelli
2025-08-28 18:21:02
Numero di risposte
: 18
Il diritto al risarcimento dei danni deve fare i conti con l’istituto della prescrizione.
La prescrizione comporta l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro un preciso termine determinato dalla legge.
Tale istituto trova la sua ragion d’essere nella necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici tra consociati, sul presupposto che il diritto si estingue in quanto il titolare avrebbe potuto esercitarlo ma non lo ha fatto.
Il periodo di tempo al termine del quale la prescrizione si considera compiuta inizia a decorrere da quando il diritto può legalmente esser fatto valere.
In base alla durata del periodo di tempo previsto dalla legge si distingue tra prescrizione ordinaria, di cui all’art. 2946 c.c., che si compie in dieci anni e, prescrizione breve, fissata in cinque anni.
Rientra nella prescrizione ordinaria il risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale; per l’illecito aquiliano, invece, vale la regola della prescrizione quinquennale.
Ci sono, poi, alcune eccezioni in cui la legge ha previsto termini ulteriormente ridotti.
In particolare, si prescrivono in due anni il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e quelli derivanti da contratti di assicurazione.

Gelsomina Sorrentino
2025-08-19 11:23:58
Numero di risposte
: 27
La domanda di risarcimento può essere proposta durante la pendenza del procedimento o entro 6 mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.
Nel caso in cui viene chiesto a processo ancora pendente, verrà fatta una prima liquidazione e, nell’ipotesi in cui il processo non terminerà entro un tempo ragionevole, per l’ulteriore risarcimento verrà fatta una successiva liquidazione.
La Corte dovrebbe pronunciarsi entro 4 mesi dal deposito del ricorso.

Omar Verdi
2025-08-17 13:01:25
Numero di risposte
: 16
A quanto ammontano i giorni di tempo concessi al cittadino per chiedere un risarcimento danni nei confronti della Pubblica Amministrazione?
La Corte di Cassazione ha stabilito che per poter procedere contro la Pubblica Amministrazione, il tempo a disposizione del cittadino è di 120 giorni dal giorno in cui si è verificato l’atto lesivo.
Secondo la giustizia, in Italia per dare il via a un procedimento risarcitorio contro la Pubblica Amministrazione sono sufficienti 120 giorni.
Pertanto, la legge ha ribadito ulteriormente il limite prefissato di 120 giorni per procedere contro l’ente pubblico che ci ha danneggiati.
Questo, ribadendo dunque il Decreto legislativo numero 104/2010 art. 30 comma 5.

Jari Bellini
2025-08-08 18:01:20
Numero di risposte
: 20
Il diritto al risarcimento dei danni decorre da quando si è verificato l’evento che ha causato il danno stesso e ha una durata massima di 10 anni.
La prescrizione può essere interrotta in vari modi, come ad esempio con la richiesta d’informazioni sul danno da parte del danneggiato o con l’invio di una lettera raccomandata al responsabile.
In definitiva, i termini di prescrizione delle azioni civili di responsabilità decorrono a partire dal momento in cui si verifica l’evento che ha causato il danno e hanno una durata massima di 10 anni.
Tuttavia, se sussistono condizioni particolari come una situazione di colpa grave o malafede da parte del responsabile, i termini possono essere estinti.
La prescrizione non è sempre applicabile: nel caso in cui sussista una situazione di colpa grave o di malafede da parte del responsabile, essa può essere estinta.

Angela Lombardi
2025-07-28 13:22:05
Numero di risposte
: 30
Se il danno proviene da un inadempimento contrattuale, la richiesta di risarcimento può essere presentata fino a dieci anni dopo la violazione.
Il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale avviene quando un soggetto viene danneggiato da un’altra persona che non ha eseguito o ha eseguito male una determinata prestazione, prevista da un accordo vincolante.
In pratica, quindi, la prescrizione del risarcimento dei danni derivanti da un illecito contrattuale ha una prescrizione decennale.
Se il danno proviene dalla condotta illecita di una persona con la quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, il risarcimento deve essere chiesto entro cinque anni dal pregiudizio subito.
Secondo la legge, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni.
Pur trattandosi di una responsabilità extracontrattuale, la legge prevede espressamente un termine più breve per la richiesta del risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali.
Se il danno è causato da un illecito che la legge punisce come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile volta a ottenere il risarcimento.
Poiché solitamente un reato non si prescrive prima di sei anni, se un danno proviene da un illecito penale ci sarà più tempo per poter fare richiesta di risarcimento.
Ogni forma di prescrizione del risarcimento dei danni può essere interrotta mediante la notifica di un atto di citazione o anche di una semplice messa in mora.
L’interruzione comporta una nuova decorrenza dei termini di prescrizione: in pratica, il computo si azzera per ricominciare daccapo.
In buona sostanza, per interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni è sufficiente diffidare il soggetto obbligato mediante un atto scritto.