Cosa dice l'articolo 1609 del codice civile?

Genziana Ferrari
2025-07-28 12:59:18
Numero di risposte
: 13
Allorquando le parti non invochino, ai sensi del secondo comma dell'art. 1609 c.c., né clausole contrattuali, né usi locali, la definizione delle piccole riparazioni è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale deve, al riguardo, tener conto, in una valutazione d'insieme, dell'entità del relativo impegno economico, riferita alla rilevanza economica della locazione, nonché della destinazione dell'immobile e dei corrispondenti obblighi di custodia gravanti sul conduttore.
Non rientrano tra le riparazioni di piccola manutenzione a carico dell'inquilino a norma dell'art. 1609 c.c. quelle relative agli impianti interni alla struttura del fabbricato per l'erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell'immobile, atteso che mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell'inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono essere imputati a caso fortuito od a vetustà e, pertanto, la spesa per le relative riparazioni grava sul locatore che, ai sensi dell'art. 1575, n. 2, c.c., deve mantenere costantemente l'immobile in stato da servire all'uso convenuto.

Sirio Valentini
2025-07-28 11:49:47
Numero di risposte
: 13
Il Legislatore, con l’art. 1609 del Codice civile, comma 1, ha previsto che le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 del Codice civile devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Pertanto, qualora non sia possibile distinguere la piccola manutenzione da quella ordinaria con i criteri della destinazione, dell’uso, dell’affidamento e della custodia della cosa locata, soccorre, in via sussidiaria, l’elemento del valore economico della spesa.
Infatti l’art. 1609 del Codice civile, deve essere interpretato restrittivamente quando definisce la piccola manutenzione.
Il criterio discriminativo delle piccole riparazioni che la legge pone a carico dell’inquilino distinguendole e separandole dalle riparazioni poste a carico del locatore dall’art. 1576 del Codice civile, quale estrinsecazione dell’obbligo di mantenere la cosa in istato da servire all’uso convenuto, deve essere tratto da un concetto d’insieme di tenuità del valore economico e tecnico, di destinazione, di uso e di necessario affidamento della cosa locata.

Sesto Pagano
2025-07-28 11:23:16
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: 15
L’art. 1576 del c.c. ci dice che, salvo patto contrario , sono interamente a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione , rimanendo in capo al locatore.
Il contratto di locazione del caso proposto stabilisce che le spese di ordinaria manutenzione e di piccola manutenzione sono a carico del conduttore, come stabilito dall’
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Rosalino Esposito
2025-07-28 09:18:40
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: 13
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetusta' o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.