:

Cosa si intende per responsabilità extracontrattuale?

Vincenzo Grassi
Vincenzo Grassi
2025-08-24 10:42:23
Numero di risposte : 28
0
La responsabilità extracontrattuale nasce dalla violazione di un obbligo che deriva del generico dovere di non danneggiare gli altri, senza che sia richiesta l’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio fra danneggiante e danneggiato. Trova il suo riferimento normativo nell’art. 2043 del codice civile che recita: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Qualunque fatto: si intende qualunque comportamento umano (attivo, omissivo) in generale. Non è previsto un fatto in particolare, non sono rilevanti alcune modalità rispetto ad altre, il fatto è atipico. Doloso o colposo: il fatto deve essere riconducibile al suo autore o perché l’autore ha agito con la coscienza e volontà di cagionare il danno, oppure perché l’autore ha violato un dovere di diligenza, di perizia o cautela, con ciò causando un danno che non voleva. Che cagiona: tra il fatto e il danno deve intercorrere un rapporto di causa ad effetto. Il nesso di causalità esiste quando statisticamente c’è la ragionevole probabilità che quel determinato fatto abbia prodotto quel determinato danno. Danno ingiusto: il danno è la lesione di un interesse giuridicamente protetto. Il danno deve essere ingiusto, non giustificabile. Risarcimento: è la riparazione delle conseguenze dell’atto illecito.
Emidio Caputo
Emidio Caputo
2025-08-15 01:15:50
Numero di risposte : 21
0
La terminologia usata non deve trarre in inganno e non bisogna pensare che la responsabilità contrattuale nasca solo in presenza di un contratto. È sufficiente l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato, che può scaturire anche da altre fonti indicate dall’articolo 1173 c.c. La responsabilità extracontrattuale si ha quando un soggetto cagiona ad altri un danno ingiusto senza essere legato da alcun rapporto. Generalmente la responsabilità è facilmente collocabile nell’una o nell’altra tipologia, ma non mancano i casi in cui sorgono problemi. Ad esempio pensiamo alla responsabilità precontrattuale, sulla cui collocazione la dottrina è divisa: alcuni autori la riconducono nell’area della responsabilità extracontrattuale, altri in quella contrattuale.
Marco Leone
Marco Leone
2025-08-07 14:12:01
Numero di risposte : 25
0
La responsabilità extracontrattuale, o responsabilità aquiliana, è un tipo di responsabilità giuridica prevista dall'art. 2043 c.c. nell'ordinamento giuridico italiano. Ha la sua origine in un plebiscito romano del III secolo a.C. denominato Lex Aquilia de damno. Essa introdusse nel diritto romano la responsabilità ex-delicto, ovvero il principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto obbliga l'autore della lesione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno è risarcibile, in linea di principio, se l'autore ha agito con dolo o con colpa. Fondamento della responsabilità aquiliana è il principio di convivenza del neminem laedere sostanzialmente corrispondente a quello di non fare agli altri. La responsabilità che ogni individuo si assume per qualsiasi danno arrecato ad altri a causa del proprio comportamento riprovevole o colpevole. Ed è su tale riprovevolezza e su tale colpevolezza che si giustifica la sanzione diretta a ripristinare i diritti lesi e a garantirne il rispetto. Solo con una storica sentenza della Corte di cassazione del 1971 tale responsabilità venne estesa anche per fatti lesivi dei diritti soggettivi relativi. Ciò è avvenuto partire dalla sentenza n. 500/1999 con cui le sezioni unite della Corte di cassazione definirono «ingiusti» tutti quei pregiudizi che non possono rimanere a carico della vittima in quanto lesivi di interessi giuridicamente rilevanti. Da allora l'ordinamento italiano ha ammesso la risarcibilità per la lesione di tutti gli interessi meritevoli di tutela.
Angelo Battaglia
Angelo Battaglia
2025-07-28 08:32:47
Numero di risposte : 26
0
La responsabilità extracontrattuale è la responsabilità civile che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno. L'art. 1173 del c.c. indica fra le diverse fonti dell'obbligazione anche il fatto illecito, che viola il principio generale del neminem laedere. Il concetto di danno ingiusto ha costituito e continua a costituire una sfida per gli studiosi, che sono negli ultimi decenni hanno accolto l'idea che non solo la lesione di un diritto patrimoniale faccia sorgere la responsabilità extracontrattuale. Il danno ingiusto può essere costituito dalla lesione del diritto di credito, sino al danno non patrimoniale, che può essere biologico o esistenziale. La giurisprudenza ritiene che, fuori dai casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, e deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. L'elemento soggettivo della fattispecie può essere costituito dal dolo o dalla colpa, ma oggi dottrina e giurisprudenza individuano numerose ipotesi di responsabilità oggettiva in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa. La responsabilità extracontrattuale viola una situazione giuridica soggettiva tutelata in modo assoluto, mentre l'illecito contrattuale riguarda la violazione di un diritto di credito sorto da un'attività di tipo negoziale. Il danneggiato ha l'onere di provare il danno, la colpa dell'agente e il nesso di causalità tra i due. L'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni.