La prescrizione ordinaria, secondo quanto riportato all’articolo 2946 del Codice Civile, vede estinguersi i diritti sul credito trascorsi 10 anni, salvo casi particolari previsti in materia. Agli articoli 2954 e seguenti del Codice Civile si legge, ad esempio, che si prescrivono in soli 6 mesi i diritti degli albergatori e degli osti per vitto e alloggio somministrati, mentre si prescrivono in un anno i diritti dei commercianti al minuto, dei farmacisti, dei lavoratori per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese. Si può agire entro 3 anni per far valere i diritti dei liberi professionisti, per la prestazione offerta e per il rimborso spese relativo alla stessa. La prescrizione breve rappresenta un’eccezione significativa rispetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’articolo 2954. Alcune categorie di crediti si estinguono in un termine più breve di cinque anni, come ad esempio i debiti condominiali, i canoni di locazione, le bollette telefoniche. Inoltre, sono soggetti a prescrizione breve i pagamenti periodici, come abbonamenti a servizi di pay-tv o piattaforme web, interessi sui mutui, utili dei soci di un’azienda. Ai fini del calcolo dei tempi di prescrizione vale quanto riportato all’articolo 2935 del Codice Civile: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sta alla parte interessata, ossia al debitore, eccepirla. Il creditore può interrompere la prescrizione mediante diverse forme di sollecito al pagamento all’indirizzo del debitore, purché le comunicazioni a questo scopo avvengano in forma scritta. La messa in mora del debitore, azione che precede eventuali passaggi in sede giudiziale, ha tra gli effetti immediati proprio quello di interrompere i tempi di prescrizione del debito. La prescrizione può essere interrotta, anche inavvertitamente, dal debitore che riconosca la propria obbligazione per iscritto. La prescrizione estintiva si verifica quando il titolare non esercita il proprio diritto entro i tempi prefissati per legge. Al creditore spetta necessariamente farsi carico dei tentativi di recupero crediti e agire d’anticipo sui tempi di prescrizione, pena la perdita del proprio diritto. La prescrizione non è quindi automatica, né può essere decisa d’ufficio dal giudice.