Quando si fa fallimento, cosa succede?

Armando Rossetti
2025-10-07 15:13:11
Numero di risposte
: 23
Il fallimento nasce dunque da uno stato di insolvenza.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il tribunale dichiara il fallimento con una sentenza.
La sentenza di fallimento deve prevedere diverse cose.
La sentenza inoltre stabilisce luogo, giorno e ora dell’adunanza per l’esame dello stato passivo.
Il fallimento ha o può avere conseguenze patrimoniali e sulla persona dell’imprenditore e conseguenze processuali.
Innanzitutto si verifica lo spossessamento del fallito dai suoi beni, compresi quelli acquisiti durante la procedura fallimentare.
Vengono esclusi solamente beni strettamente personali, quanto serve al mantenimento del fallito e della sua famiglia, le cose impignorabili per legge.
Anche gli atti dell’imprenditore successivi al fallimento non hanno efficacia rispetto ai creditori.
A questo punto è il curatore ad assumere l’amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato.

Daniela Marchetti
2025-10-07 12:44:06
Numero di risposte
: 19
A seguito della sentenza che dichiara di fallimento della propria attività, l’imprenditore si trova ad affrontare una serie di effetti sul piano personale, ma anche su quello economico e sul piano processuale.
Il fallimento trova la propria disciplina nel Regio Decreto numero 267 del 1942, meglio noto come Legge Fallimentare.
A seguito del fallimento, il tribunale priva l’imprenditore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni e nomina un curatore fallimentare che si occuperà di liquidare il patrimonio del fallito provvedendo a ripagare tutti i creditori secondo la par condico creditorum, come previsto dall’articolo 42 della Legge Fallimentare.
Per l’imprenditore fallito conseguenze gravi si ripercuotono sulla sua sfera economica, a partire dal concetto di “spossessamento” che decorre dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento e lo priva a tutti gli effetti dei diritti sul proprio patrimonio.
Lo “spossessamento” riguarda tutti i beni dell’imprenditore fallito, compresi quelli acquistati nel corso della procedura fallimentare e quelli in possesso del fallito ma di proprietà di terzi.
L’articolo 46 della Legge Fallimentare dice che non sono compresi nel fallimento: i beni e i diritti di natura strettamente personale gli assegni di carattere alimentare come gli stipendi, le pensioni e i salari che l’imprenditore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli e del fondo patrimoniale le cose che non possono essere pignorate, come disposto dalla Legge.

Concetta De rosa
2025-10-07 12:11:42
Numero di risposte
: 31
Nel caso di liquidazione di una Srl, le conseguenze per il socio che ha effettuato un conferimento di capitale sono generalmente limitate, ma perderà il capitale investito.
Le conseguenze più rilevanti riguardano l’amministratore, poiché la sua gestione verrà attentamente scrutinata dal curatore fallimentare.
Il curatore ha il compito di determinare i debiti e i crediti della società e può agire se rileva atti anomali o comportamenti illeciti durante la gestione dell’amministratore, come la sottrazione di risorse o la falsificazione delle scritture contabili.
In alcuni casi, questi comportamenti possono portare a responsabilità civili e penali più gravi, come il reato di bancarotta.
La liquidazione giudiziale dell’impresa può essere avviata sia su richiesta autonoma della società, che ritiene non sussistere più i presupposti per la continuazione dell’attività imprenditoriale, a causa dell’impossibilità di far fronte ai debiti, sia su istanza di liquidazione giudiziale, proposta da un creditore che ritiene che la continuazione dell’attività possa rendergli impossibile soddisfare il proprio credito.
Sia che la richiesta venga presentata dall’imprenditore in proprio o da altri imprenditori che sono creditori della società, si apre una procedura concorsuale, caratterizzata dalla cosiddetta “par condicio creditorum”, ossia tutti i creditori partecipano alla ripartizione dell’attivo della società in maniera equa.
Tuttavia, ci sono regioni che permettono a certi crediti di essere privilegiati rispetto ad altri, ad esempio, i crediti di lavoro, i crediti previdenziali, i crediti fiscali, o se ci sono garanzie reali come il pegno o l’ipoteca.