La liquidazione coatta amministrativa è un'alternativa al fallimento?

Angela Sanna
2025-10-07 17:01:35
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: 26
Il Codice della crisi, disattendendo i principi della legge delega in materia, ha mantenuto una disciplina della liquidazione coatta amministrativa sostanzialmente sovrapponibile a quella della legge fallimentare, non limitando il regime speciale ai casi previsti nella stessa legge delega e mancando, quindi, l’obiettivo di ricondurre ad unità sistematica la normativa concorsuale.

Giuliano Ricci
2025-10-07 16:47:53
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: 31
L’insolvenza è una situazione non transitoria ma funzionale di oggettiva impotenza in cui versa l’im.
La figura del commissario giudiziale ricopre un ruolo molto importante nel contesto di un concordato.
In origine, l’articolo 203 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267
L'amministrazione straordinaria rappresenta una procedura concorsuale regolata dal decreto legislati.

Costantino De Santis
2025-10-07 15:27:03
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: 30
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale disposta dall’Autorità amministrativa, volta alla liquidazione del patrimonio di particolari categorie di imprese e che determina come conseguenza l’eliminazione dell’impresa dal mercato.
Le imprese oggetto della procedura sono imprese il cui dissesto economico ha notevoli ripercussioni sociali in seguito al fatto che lo Stato è direttamente impegnato, e per l'importanza degli interessi che esse tutelano.
La dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa può essere determinata da una molteplice serie di fattori, fra i quali, innanzitutto, lo stato di insolvenza dell’impresa.

Raoul Mariani
2025-10-07 15:26:55
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: 21
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.
A differenza del fallimento che riguarda genericamente gli imprenditori commerciali, la liquidazione coatta amministrativa riguarda esclusivamente singole figure imprenditoriali, individuate da leggi speciali.
La norma in esame regola i rapporti tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa.
Oggi invero la situazione è cambiata: per le imprese non assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa, la legge prevede, oltre al fallimento, procedure amministrative.