Differenza tra fallimento e liquidazione coatta?

Nazzareno Martino
2025-10-07 16:47:54
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: 29
In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.
I Giudici riconoscono l’interpretazione di parte della dottrina secondo cui le cooperative sociali devono essere assoggettate in primo luogo alla disciplina delle cooperative – e quindi alla legge speciale n. 381 del 1991 e poi a quella generale del codice civile – e solo in subordine, e nei limiti della compatibilità, alla disciplina del d. lgs. n. 112 del 2017.
Pertanto, secondo tale logica, alle cooperative sociali si applicherebbe prima di tutto art. 2545-terdecies cod. civ. con conseguente assoggettabilità, in caso di insolvenza, sia a liquidazione coatta amministrativa che a fallimento.
Invece, la Corte ha ritenuto di privilegiare una interpretazione della normativa in chiave sistematica, con conseguente applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017 anche alle cooperative sociali, in luogo dell’art. 2545- terdecies cod. civ., dovendo prevalere la specialità della disciplina dello “status” impresa sociale su quella del “tipo” società cooperativa.
L’assoggettamento in via esclusiva alla l.c.a. presuppone infatti l’attribuzione di una rilevanza centrale ad interessi anche diversi da quelli di cui sono portatori i creditori dell’impresa.
La cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non poteva essere assoggettata a fallimento, dato che l’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, a differenza dell’art. 2545-terdecies, cod.civ., non ammette la procedura di fallimento.

Bibiana Ferraro
2025-10-07 15:25:01
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: 31
La liquidazione coatta amministrativa è la procedura concorsuale prevista per le imprese che siano sottoposte a controllo pubblico.
Il procedimento concorsuale previsto per questi soggetti ricalca sostanzialmente quello fallimentare.
A differenza del fallimento, tuttavia, ha natura amministrativa, poiché l’autorità chiamata a gestire la crisi è quella amministrativa in luogo di quella giudiziaria.

Gabriella Lombardo
2025-10-07 14:43:26
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: 26
La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorita' competente a disporla.
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
A differenza del fallimento che riguarda genericamente gli imprenditori commerciali, la liquidazione coatta amministrativa riguarda esclusivamente singole figure imprenditoriali, individuate da leggi speciali, in relazione all'importanza che essi rivestono nell'economia nazionale, agli interessi generali che ne risultano coinvolti e alle ripercussioni di un eventuale loro dissesto.
La diversità di finalità perseguite dalla procedura si rispecchia nella diversità di presupposti, stabili dalle singole leggi speciali: certamente ma, con pari dignità, violazioni di legge o di regolamenti volti alla disciplina del mercato, ovvero la non conformità all'interesse generale dell'attività così come esercitata in concreto.
La norma in esame regola i rapporti tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa: alle origini, la legge fallimentare prevedeva solo queste sue forme concorsuali coattive, con la conseguenza che le imprese che testualmente non erano assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa, se in stato di insolvenza, erano assoggettabili a fallimento.
Oggi invero la situazione è cambiata: per le imprese non assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa, la legge prevede, oltre al fallimento, procedure amministrative, quali l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

Donatella Donati
2025-10-07 14:11:38
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: 22
La liquidazione è volontaria quando a decidere la chiusura dell’azienda in crisi sono i soci, che dispongono della libertà di cessare l’attività quando lo desiderano, anche senza una motivazione specifica.
La liquidazione è giudiziale, se disposta forzatamente da un Tribunale, e coatta amministrativa, se disposta dall’autorità amministrativa.
Mettere la propria azienda in liquidazione significa che non essendoci più possibilità di sopravvivenza per la stessa, il CEO o i soci dell’azienda o il consiglio di amministrazione, nel caso in cui si stia parlando di aziende di grandi dimensioni, decidono di chiuderla e liquidare i suoi beni.
Le cause che portano al fallimento o alla liquidazione volontaria sono diverse: i fallimenti sono la risultante di un processo di deterioramento dei fondamentali finanziari che avviene nel corso del tempo e quasi sempre è anticipato da una riduzione del giro d’affari dell’impresa; le liquidazioni volontarie riflettono invece in maniera più istantanea il peggioramento delle aspettative imprenditoriali e possono essere interpretate come un indicatore che mostra le aspettative di profitto degli imprenditori.
Il ricavato che deriva dalla vendita di tutti i beni materiali viene usato per pagare tutti i debiti.

Marta Martini
2025-10-07 13:17:34
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: 19
La liquidazione coatta amministrativa è una procedura simile a quella fallimentare, ma se ne differenzia per l'organo competente a disporla e per i presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di liquidazione.
In questo caso, infatti, è necessario che si verifichino alcuni presupposti previsti dalla leggi speciali che non si limitano al solo stato d'insolvenza.
Altra differenza riguarda il tipo d'imprese assoggettabili alla procedura che, a volte, non possono essere sottoposte a fallimento.
Se vi è prima la dichiarazione di fallimento questa preclude la liquidazione coatta amministrativa.
Se vi è prima il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa questo preclude la dichiarazione di fallimento.