La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorita' competente a disporla.
Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
A differenza del fallimento che riguarda genericamente gli imprenditori commerciali, la liquidazione coatta amministrativa riguarda esclusivamente singole figure imprenditoriali, individuate da leggi speciali, in relazione all'importanza che essi rivestono nell'economia nazionale, agli interessi generali che ne risultano coinvolti e alle ripercussioni di un eventuale loro dissesto.
La diversità di finalità perseguite dalla procedura si rispecchia nella diversità di presupposti, stabili dalle singole leggi speciali: certamente ma, con pari dignità, violazioni di legge o di regolamenti volti alla disciplina del mercato, ovvero la non conformità all'interesse generale dell'attività così come esercitata in concreto.
La norma in esame regola i rapporti tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa: alle origini, la legge fallimentare prevedeva solo queste sue forme concorsuali coattive, con la conseguenza che le imprese che testualmente non erano assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa, se in stato di insolvenza, erano assoggettabili a fallimento.
Oggi invero la situazione è cambiata: per le imprese non assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa, la legge prevede, oltre al fallimento, procedure amministrative, quali l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.